Associazione PeaceLink - Statuto
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “ASSOCIAZIONE PEACELINK - ODV”
Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Simbolo
Art. 1. Il presente Statuto adegua alle sopravvenute nuove norme del Codice del Terzo Settore, in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017, il precedente Statuto dell’Associazione PeaceLink.
All’atto di tale adeguamento statutario, l’Associazione risulta già costituita come Organizzazione di Volontariato, con sede in via Minniti 144 a Taranto.
L’Associazione ha carattere nazionale, con articolazioni territoriali.
In base all’attuale statuto l’Associazione si caratterizza quale Organizzazione di Volontariato ed Ente del terzo settore, denominata “Associazione PeaceLink - ODV". L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ODV con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore {RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L’Associazione è contraddistinta dal simbolo “colomba della pace che entra nel computer”.
Art. 2. L'Organizzazione di Volontariato “Associazione Peace Link – ODV”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione è apartitica e pluralistica; garantisce il diritto di tutti alla libera espressione del pensiero e delle proprie convinzioni etiche, religiose, culturali e politiche, nell’ambito di un sottofondo di principi comuni. Tali principi solo quelli contenuti nei valori della Costituzione Italiana, nelle finalità di pace della Carta dell’ONU, nei principi di tolleranza e libertà della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nei valori europei contenuti nella Carta di Nizza e in tutte le espressioni del diritto internazionale volte a tutelare la persona umana, la sua libertà e la sua dignità.
Finalità e attività
Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul turale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 ago sto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità elencate nell’articolo 3 dello statuto originario: “I principi a cui si ispira l'Associazione sono: la promozione della cultura della solidarietà in tutte le sue forme, la difesa dei diritti umani, l'educazione alla pace, il coordinamento informativo delle attività di volontariato, la cooperazione inter nazionale, il supporto ad azioni umanitarie, la sensibilità alle questioni del disagio e della sofferenza, il ripudio del razzismo e della mafia, la difesa dell'ambiente, la cultura della legalità e dei diritti civili, in particolare i diritti telematici, i diritti all'espressione multimediale del pensiero e i diritti al pluralismo informativo”.
L’Associazione, per le finalità sopra elencate, si caratterizza come associazione nazionale collegata a livello europeo e internazionale da principi e iniziative di pace e solidarietà nell’ambito di una visione globale dello sviluppo sostenibile.
Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le attività già indicate nel precedente Statuto, ossia:
- promuovere una sempre più qualificata offerta di informazioni ispirate ai principi di cui sopra;
- coordinare a livello nazionale gli utenti che vogliano potenziare e qualificare l’azione dell’Associazione sotto il profilo culturale;
- diffondere (mediante contatti personali, messaggi, locandine, newsletter, dibattiti, videoconferenze, libri, ecc.) e far conoscere l’Associazione;
- fornire assistenza tecnica e formazione digitale;
- sviluppare iniziative per la cittadinanza digitale e la democrazia elettronica;
- realizzare scambi informativi con altri media (giornali, radio, TV, ecc.);
- promuovere iniziative di autofinanziamento;
- promuovere il giornalismo partecipativo;
- promuovere la cittadinanza attiva, l’educazione alla sostenibilità ambientale, la cittadinanza scientifica, la cultura della pace in collaborazione con associazioni, scuole, univer sità, enti e istituzioni;
- promuovere tutte le iniziative utili a combattere l’inquinamento ambientale, sostenendo la partecipazione civica e l’accesso all’informazione, la salute pubblica, la giustizia ambientale e i diritti fondamentali dell’uomo.
Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestate l'Associazione può ricevere sol tanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.
Soci
Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.
Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti e doveri dei soci
Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare
con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza
all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Perdita della qualità di socio
Art. 11. La qualità di socio si perde:
- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che mettono in atto ripetutamente comportamenti scorretti, ad essi notificati con comunicazione scritta o telematica, in violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
Volontari
Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
Sostenitori
Art. 13. Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. Possono inoltre essere considerati sostenitori anche coloro che, condividendo gli ideali dell’Associazione, segnalano la propria disponibilità a collaborare mettendo a disposizione le proprie competenze in modo libero e volontario.
I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
Lavoratori
Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 15. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L'Assemblea
Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'ap provazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
La procedura ordinaria di convocazione e svolgimento dell’Assemblea è telematica.
Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante mezzi telematici che garantiscano la ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione (o l’indirizzo telematico), l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento, nonché le modalità di accesso e partecipazione telematica in forma sincrona e/o asincrona. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
Art. 18. L' Assemblea ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assem bleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi so ciali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se c’è la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'espressione del voto avviene in forma telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera a maggioranza qualificata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 21. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente con modalità telematica. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto segreto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto, anche telematicamente, dal Presidente e dal segretario
dell'Assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è comunicata per via telematica almeno 5 giorni prima della riunione. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:
- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- autorizza la costituzione di proprie strutture territoriali,
- definite “nodi” dell’Associazione, indicandone il rappresentante e le norme che ne regolano il funzionamento;
- ogni nodo svolge attività di promozione dell’associazione e si può costituire parte civile in eventuali processi;
- autorizza l’adesione di altre associazioni che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, ammettendo all’Assemblea un rappresentante per ogni associazione aderente, nei limiti previsti dalla legge e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso;
- definisce le quote annue di adesione all’Associazione;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente
Art. 26. 1l Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedi
mento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Di rettivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare, anche telematicamente, con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
L'Organo di controllo
Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117 /2017, l'Assemblea
elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Revisore legale dei conti
Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziari o per cassa.
Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al soste gno di specifiche e documentale attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e pro duttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117 /17 e ss, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di inte resse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:
- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Libri sociali
Art. 35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Pubblicità e trasparenza
Art. 36. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.
Bilancio sociale e informativa sociale
Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117 /2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni
Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Norma finale
Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lg. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni e se ne chiede la registrazione in esenzione dalle imposte di bollo e di registro, ex art. 82 del L.GLS 117/2017.
Allegati
Nuovo Statuto di PeaceLink
1296 Kb - Formato pdfScansione della registrazione dello statuto in data 12 Maggio 2022
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