Shhh... la Regione Piemonte finanzia la canapa
E’ notizia fresca che dovrebbe iniziare al più presto, nella terza Commissione del Consiglio regionale del Piemonte - dov'è bloccata da un anno -, la discussione di un interessante Progetto di Legge (il n. 204 ) mirato ad incentivare la produzione e la commercializzazione della canapa sativa per uso terapeutico-industriale. L’iniziativa – in verità già attuata in altre regioni – nasce da un gruppo di consiglieri di Forza Italia ed è attualmente al vaglio della commissione Agricoltura – il vicepresidente Juri Bossuto (Prc) si è dichiarato a favore del progetto e la collaborazione tra le diverse parti politiche è un dettaglio che fa ben sperare per l’approvazione della PdL –.
Viste le alte potenzialità della canapa, dai tessuti all’energia, dalla carta alla cosmesi e milla altre cose ancora, è essenziale che leggi di questo genere vengano discusse e approvate in tutte le regioni d’Italia, questo per riabilitare l’immagine di un prodotto dalle proprietà incredibili ma da troppo tempo ingiustamente demonizzato. Nella speranza che decada anche la forzata distinzione tra la qualità sativa e quella indica – piante morfologicamente identiche che differiscono solo nella produzione spontanea del tetraidrocannabinolo – attendiamo gli sviluppi del Consiglio Regionale piemontese nella convinzione che l’esempio possa essere seguito anche da altri.
La legge è stata presentata nel dicembre 2005 ma ha trovato sblocco in commissione solo di recente.
Di seguito la PdL:
Art. 1
(Oggetto)
1.
La Regione Piemonte, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di sostegno alla coltivazione di taluni seminativi, tra i quali è compresa la canapa, promuove un progetto volto alla ricerca di fattibilità relativa alla coltivazione, trasformazione e successiva commercializzazione del prodotto.
2.
Il progetto consiste nel favorire l'impiego della canapa e dei suoi derivati in diversi settori produttivi e nello studio della convenienza alla costruzione di una filiera agro-industriale regionale.
3.
Ai fini della presente legge si considera esclusivamente la canapa (cannabis sativa) per uso industriale coltivata con procedure e metodi biologici, senza alcun utilizzo di diserbanti.
Art. 2
(Interventi e contenuti del progetto pilota)
1.
La Regione affida agli enti, pubblici o privati, che saranno determinati con provvedimento della Giunta di cui all'articolo 4, la gestione di un progetto pilota relativo alla produzione, trasformazione e commercializzazione della canapa.
2.
Il progetto pilota di cui al comma 1 si articola nei seguenti interventi:
a)
realizzazione di campi sperimentali di diverse varietà di canapa, di tipo dioico e monoico, preferibilmente di varietà italiana;
b)
valutazione dei risultati ottenuti, sia in termini di qualità che di quantità, in relazione alla varietà, ai terreni, alla concimazione, al consumo d'acqua impiegato nella coltivazione;
c)
riproduzione dei semi selezionati e certificati sulla base dei risultati ottenuti;
d)
realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole per l'avvio della coltivazione, tenendo conto dei vantaggi ambientali che ne possono derivare;
e)
sperimentazione della coltivazione della canapa ai fini della bonifica di terreni inquinati da metalli pesanti;
f)
progettazione di attrezzature e macchinari idonei alla raccolta della canapa;
g)
ricerca preliminare relativa alla costruzione di un centro di prima trasformazione, stoccaggio e stigliatura della canapa coltivata in via sperimentale;
h)
ricerca relativa alla utilizzazione della canapa per la produzione di pannelli isolanti termoacustici, per la bioedilizia, nell'industria automobilistica, nell'utilizzo dei derivati in campo farmaceutico, alimentare e cosmetico, nella produzione di cellulosa per carta.
3.
Alla luce dei risultati ottenuti, e tenendo conto delle potenzialità produttive, la Regione valuta la convenienza socio-economica alla creazione di una filiera agro-industriale regionale per consentire l'avvio del settore.
Art. 3
(Valutazione del progetto)
1.
L'ente o gli enti incaricati di attuare il progetto di cui all'articolo 2, comunicano alla Giunta regionale, al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge, gli interventi realizzati e le valutazioni conseguenti con relazione dettagliata.
Art. 4
(Modalità di attuazione)
1.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina, con proprio provvedimento, le modalità di attuazione del progetto pilota di cui all'articolo 2.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge si prevede una spesa complessiva di 500.000,00 euro rispettivamente per il 2004 e per il 2005.
2.
Nell'unità previsionale di base (UPB) n. 11032 (Programmazione valorizzazione agricoltura Sviluppo Agro-industriale Titolo II - spese di investimento) del bilancio regionale sono erogati contributi in conto capitale finalizzati agli interventi di un progetto pilota integrato di coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa agli enti pubblici per euro 250.000,00 e agli enti privati per euro 250.000,00.
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