Legislazione d´emergenza! Decine di volte questo marchio negativo (con conseguente rigetto o presa di distanza) è stato appioppato ad interventi in tema di antiterrorismo o antimafia. Perché erano interventi del «giorno dopo», dopo che si era verificato un qualche fattaccio che costringeva ad intervenire: non in maniera meditata - si sosteneva - ma d´urgenza. E via a storcere il naso. Oggi, mi sembra ispirata alla stessa logica emergenziale la progettata riforma in tema di intercettazioni.
Ci si muove, o si accelera il movimento, soltanto il giorno dopo rispetto a qualche scandalo, fuga di notizie, polemica, strumentalizzazione. Ma questa volta non si tratta di reagire ad attentati terroristici o mafiosi. Più semplicemente, è in gioco la preoccupazione (comprensibilmente maggiore in chi più conta o più ha da perdere) di non essere indebitamente sbattuti in prima pagina. Richiamo questo profilo non per negare l´opportunità di una qualche riforma - compito del legislatore - ma per rimarcare quanto sia contraddittorio sventolare il cartellino rosso dell´emergenza solo in alcuni casi e non in altri.
Com´è noto, il 17 aprile scorso la Camera dei deputati ha approvato praticamente all´unanimità (nessun voto contrario e 7 astenuti) il ddl Mastella che rivoluziona la disciplina delle intercettazioni. La nuova legge è ora al Senato per la definitiva approvazione. Per l´impianto complessivo e per ciascuno dei molti articoli del ddl si possono formulare un´infinità di osservazioni. Mi limito, in questa sede, a due rilievi. Il primo in parte positivo (ma con forti riserve). Il secondo decisamente critico.
Va segnalata, innanzitutto, la nuova disciplina in materia di gestione degli atti relativi alle intercettazioni. Essa prevede che siano depositate (ciò che le rende non più segrete) esclusivamente le intercettazioni che si dimostrano, con provvedimenti motivati, rilevanti per il processo. Le altre conversazioni (non rilevanti o di per se stesse inutilizzabili) devono essere custodite in un «archivio riservato»: restano quindi segrete e sono destinate alla distruzione. Nello stesso tempo è vietata la trascrizione di ogni circostanza o fatto estraneo alle indagini. Devono comunque essere espunti i nomi dei soggetti estranei all´inchiesta.
Sono così fissati dei paletti rigorosi, che soddisfano l´esigenza di utilizzare lo strumento delle intercettazioni (irrinunciabile per i più gravi reati) senza oltrepassare la soglia di quanto è strettamente necessario per accertare la verità, cioè la colpevolezza o l´innocenza degli indagati.
A fronte di questi robusti paletti, risulta eccessivo il divieto - previsto dalla nuova legge - di pubblicare il contenuto delle intercettazioni, anche quando non siano più coperte dal segreto, fino alla conclusione delle indagini o addirittura (se si apre il dibattimento) fino alla sentenza di appello. Viene ad essere eccessivamente compresso, infatti, il diritto dei media di informare e dei cittadini di essere informati su vicende di interesse pubblico (oltre che sul funzionamento della giustizia), privilegiando oltre misura il pur importante diritto alla riservatezza. Il tutto sigillato con la previsione ( in caso di pubblicazione arbitraria) di sanzioni pesanti, in particolare l´ ammenda fino a centomila euro: una somma che poche testate potrebbero reggere, con possibili gravi ricadute sull´effettività del pluralismo dell´informazione.
L´altro rilievo, decisamente negativo, riguarda la durata delle intercettazioni( 90 giorni per quelle telefoniche; 45 per le ambientali) e la disciplina delle proroghe. Non si capisce, per cominciare, perché mai debbano durare di meno proprio le ambientali, soprattutto se si considera che sono quelle tipiche dei processi di mafia, dove le indagini sono sempre di speciale o eccezionale complessità. C´è poi il fatto che è sì possibile prorogare l´intercettazione oltre i 90 o 45 giorni, ma soltanto se sono emersi nuovi elementi investigativi.
Ancora con riferimento specifico ai processi di mafia, l´esperienza insegna che le organizzazioni criminali ragionano con tempi lunghi, non hanno quasi mai fretta.
Gli inquirenti perciò devono armarsi di tenacia e pazienza. Se concrete e precise risultanze probatorie (per esempio le rivelazioni di un pentito attendibile e «riscontrato») portano a ritenere «sensibile» un certo luogo, perché vi sono state ed è ben probabile che vi si ripetano attività di sicuro interesse per le indagini, gli inquirenti cercheranno di piazzare «una cimice» in quel luogo (di pertinenza di un boss o di persone a lui strettamente legate: perciò, piazzarvi una «cimice» significa affrontare enormi rischi e superare sempre difficoltà estreme, di assoluta evidenza).
Se poi ci riescono, gli inquirenti devono rimanere in ascolto h 24. Per giorni, magari per mesi e mesi, le conversazioni possono essere insignificanti, finchè non arriva l´interlocutore giusto o il momento buono. Un fatto nuovo, un imprevisto, una visita, una riunione d´affari o un summit (non è che i mafiosi ne tengano uno alla settimana...), qualcosa che induce i presenti a «sbottonarsi» nei loro colloqui.
Ma se ciò non accade nei primi giorni, stop, più niente da fare. Le «cimici» piazzate con tanta fatica, scavalcando pericoli micidiali, diventano inutili. E anche la più promettente pista d´indagine - ancora capace di «produrre» risultati - deve essere abbandonata, chiusa. Francamente, una mannaia irragionevole. Un lusso che non possiamo concederci. Meno che mai nella lotta alla mafia.
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