CIE e bambini accoglienza italiana
CONDIZIONI INUMANE E MORTIFICANTI
Il Tribunale di Stoccarda però ha deciso diversamente. Chi assisteva la famiglia palestinese ha chiesto di considerare il nostro sistema di accoglienza. Così la Corte ha ritenuto che quelle persone sarebbero state a rischio di trattamento “inumano o mortificante” e ha deciso di non rinviarle in Italia, riconoscendo eccezionalmente la competenza a decidere della Repubblica Federale tedesca. Non è neanche la prima decisione di questo genere. Il quotidiano Der Spiegel ha pubblicato un articolo molto duro sulle condizioni in cui i migranti vengono accolti in Italia e sul modo in cui vivono i richiedenti asilo, che rischiano di condurre una vita «al di sotto della soglia di povertà» e quasi sempre senza un tetto sulla testa, anche dopo il riconoscimento (che avviene in Italia per circa il 40 per cento dei richiedenti). Secondo Der Spiegel, a Roma, su 6000 rifugiati, solo 2200 hanno un posto letto degno di questo nome.
DIRITTO DI ASILO
Oltre a chi si sposta per ragioni economiche (per quanto connesse spesso a situazioni di crisi nelle aree confinanti), chi è privo di passaporto lo è spesso in quanto rifugiato, richiedente quindi asilo. Vediamo cosa stabiliscono in proposito l'ordinamento internazionale e quello italiano.
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo (1948), ratificata dall’Italia, all'art. 14 riconosce il diritto di asilo come “diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni”. La Convenzione di Ginevra (1951) relativa allo status di rifugiato, si occupa del diritto di asilo politico (ovvero il diritto di ottenere asilo da parte di chi non può rientrare nel suo paese a causa del fondato timore di subire violenze o persecuzioni a causa delle sue opinioni politiche. Se ne occupa poi la Costituzione italiana: “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” (art. 10, comma 2). “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge” (art. 10, comma 3). La stessa disposizione afferma: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” (art. 10, comma 1).
ANCHE 18 MESI DENTRO UN CIE (CENTRO DI IDENTIFICAZIONE E DI ESPULSIONE)
In tanti si sono messi in mare in questi anni con il desiderio più grande: raggiungere le coste italiane per viverci o per raggiungere familiari e amici in altri paesi europei, allontanandosi spesso dalla loro terra per avere una vita normale, lontano da guerre e da regimi tirannici. Molti profughi e migranti però le nostre coste non sono riusciti a toccarle, perdendo la vita. E quando tutto va bene e si approda in territorio italiano? Che i Centri di accoglienza per gli immigrati o i Centri di identificazione e di espulsione (CIE) non fossero sempre confortevoli lo si sapeva, almeno da quando un inviato dell’Espresso, nel 2005, si confuse per una settimana tra gli stranieri raccolti una notte a Lampedusa, fingendosi kurdo. Fabrizio Gatti poté così raccontare disagi e soprattutto piccoli e grandi soprusi, e del suo reportage si parlò molto.
La direttiva europea 2008/115/CE indica i presupposti che giustificano il trattenimento di uno straniero, dopo averne segnalato il carattere di extrema ratio (all'art. 15): (a) la sussistenza di un rischio di fuga; (b) una condotta del cittadino del Paese terzo che evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.
Nel testo vigente del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in attuazione delle Direttiva europea 2008/115/CE) si legge qualcosa di diverso: "Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto (…). Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano - oltre a quelle indicate all’articolo 13, comma 4-bis [rischio di fuga] - anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo".
In Italia, la materia fu inizialmente disciplinata dalla Legge Martelli (39/1990) che convertiva in legge un decreto del 1989, poi dall'art. 12 della legge Turco-Napolitano (40/1998) e infine dalla cosiddetta legge Bossi-Fini sull'immigrazione (L. 189/2002). Con il D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" (legge di conversione n. 125/2008), i Centri di permanenza temporanea hanno assunto il nome di Centri di identificazione ed espulsione.
Dopo le modifiche apportate nel 2011 al Testo Unico, è possibile trattenere una persona straniera all’interno di uno di questi Centri anche 18 mesi (prima del 24 giugno 2011, non si poteva andare oltre i 6 mesi) - cfr. NOTE.
Non è facile per un giovane, una donna o un padre che hanno già bruciato parte della loro esistenza tra sofferenze e soprusi, incertezze sul futuro e sul destino dei loro affetti, poter resistere a lungo in una situazione di quasi detenzione. Più tardi (dopo quei diciotto mesi) lo straniero non identificato e rimesso in libertà rischia persino di esservi ricondotto più e più volte. Sono regole in grado di distruggere una persona e che vanno riconsiderate. Non trattandosi formalmente di luoghi di detenzione (e non applicandosi l'ordinamento penitenziario), vi è molta incertezza sulle regole e soprattutto sulle garanzie da applicare. Per fugare le molte idee scorrette che circolano, è bene però sottolineare che il trattenimento è consentito solo se serve a garantire l’efficacia della decisione di rimpatrio; lo ha ribadito la Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 30 novembre 2009 (Kadzoev in causa C-357/09): “La possibilità di collocare una persona in stato di trattenimento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza non può trovare fondamento nella direttiva 2008/115" (punto 70 della sentenza).
In molte delle imbarcazioni dirette verso l’Europa - in particolare durante il 2011 - hanno viaggiato bambini, ragazzini, ragazze e anche neonati che hanno condiviso la sorte degli adulti.
Come si sa, i bambini e gli adolescenti hanno diritto a ricevere una protezione forte, da tutti e senza riserve. Sono persone indifese, possono essere spinte ad azioni pericolose e può essere fatto loro del male. Per questo sono stati adottati appositi atti internazionali. Ogni paese che ha aderito alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza deve prendersi cura dei ragazzi che si trovano sul suo territorio. La provenienza non ha alcuna importanza, perché non è ammessa nessuna discriminazione. Ognuno di quei ragazzi quindi, sulle coste italiane, deve ricevere la stessa attenzione e le stesse cure che ha diritto di ricevere ogni altro bambino in Italia.
Nel corso del 2011 sono successi però fatti molto gravi nel nostro paese. I bambini arrivati a Lampedusa da marzo 2011 fino all’estate si sono trovati a vivere una condizione di grave abbandono e di sofferenza. Si è trattato di un dolore che gli esponenti di alcuni partiti nel governo dell'epoca - come la Lega – hanno offerto come un regalo ai più estremisti tra i loro sostenitori. Operatori e parlamentari che hanno visitato il Centro di accoglienza in quel periodo hanno parlato di condizioni “inumane e degradanti” per decine di adolescenti e bambini, rimasti ammassati per giorni su materassini di gommapiuma alla mercé di insetti e sporcizia, insieme agli adulti. Solo più tardi i minori sono stati trasferiti nei locali del Museo del mare. Ma la struttura aveva un solo bagno, del tutto insufficiente per gli almeno 120 ragazzi. Molti di loro hanno avuto disturbi di vario genere e non hanno dormito per giorni. Del resto, i loro occhi a volte conservavano l’ultima immagine di un padre o di compagni di viaggio che non ce l’avevano fatta. Anche per questo, in una lettera al Presidente della Repubblica, i ragazzi scongiuravano di essere allontanati dalla vista e dal rumore del mare. Pur essendo soli, non hanno potuto parlare con i parenti per settimane (le cabine telefoniche che erano state montate non erano state messe in funzione), e questo ha fatto aumentare la rabbia e le domande sul perché di quella “reclusione”, in condizioni ingiuste e umilianti. I bambini più piccoli si sono ammalati e qualcuno è incorso in incidenti dovuti alla confusione e all’improvvisazione, o alla stanchezza del poco personale. Quando infine l’emergenza si è conclusa, di molti ragazzi – altro fatto gravissimo - si sono perse le tracce.
Lo scorso aprile, alcuni parlamentari - pur sottolineando di aver visto tentare inutilmente l’impossibile ad alcune associazioni che operavano a Lampedusa - hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, raccogliendo l’adesione di parlamentari e di esponenti di differenti schieramenti.
Gli ex CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA. Con il D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" (legge di conversione 125/2008), i Centri di permanenza temporanea hanno assunto il nome di "Centri di identificazione ed espulsione" (cfr. più avanti). La materia fu inizialmente disciplinata dalla Legge Martelli (39/1990) che convertiva in legge un decreto del 1989, poi dall'art. 12 della legge Turco-Napolitano (40/1998) e infine dalla nuova legge sull'immigrazione, cosiddetta legge Bossi-Fini (L. 189/2002).
I CENTRI DELL'IMMIGRAZIONE. Le strutture che accolgono e assistono gli immigrati irregolari sono distinguibili in tre tipologie di Centri
• di accoglienza (CDA)
• di accoglienza richiedenti asilo (CARA)
• di identificazione ed espulsione (CIE)
1. I Centri di Accoglienza (CDA). Sono destinati a garantire un primo soccorso per il tempo strettamente necessario per stabilire l'identità e la legittimità della permanenza sul territorio o per disporre l'allontanamento (L. 563/1995). I centri attualmente operativi sono:
- Agrigento, Lampedusa – 381 posti (primo soccorso e accoglienza)
- Cagliari, Elmas – 220 posti (primo soccorso e accoglienza)
- Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 360 posti (CDA)
- Lecce - Otranto (primissima accoglienza)
- Ragusa Pozzallo - 172 posti (primo soccorso e accoglienza).
2. Centri di Accoglienza richiedenti asilo (CARA) ex DPR 303/2004 e D.Lgs. 28/1/2008 n°25
Vi viene ospitato per un periodo variabile (da 10 a 35 giorni) lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato. I centri operativi sono:
- Bari Palese, Area aeroportuale - 744 posti
- Brindisi, Restinco - 128 posti
- Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti
- Crotone, località Sant’Anna – 875 posti
- Foggia, Borgo Mezzanone – 856 posti
- Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 138 posti
- Roma, Castelnuovo di Porto - 650 posti
- Trapani, Salina Grande - 260 posti
3. Centri di identificazione ed espulsione (CIE). Sono gli ex 'Centri di permanenza temporanea ed assistenza': ora sono destinati al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione. Previsti dall’art. 14 del Testo Unico sull’immigrazione 286/98 (modificato dall’art. 12 della legge 189/2002), dovrebbero evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e consentire la materiale esecuzione dei provvedimenti. Attualmente i centri operativi sono 13:
- Bari-Palese, area aeroportuale – 196 posti
- Bologna, Caserma Chiarini – 95 posti
- Brindisi, Loc. Restinco - 83 posti
- Caltanissetta, Contrada Pian del Lago – 96 posti
- Catanzaro, Lamezia Terme – 80 posti
- Crotone, S. Anna – 124 posti
- Gorizia, Gradisca d’Isonzo – 248 posti
- Milano, Via Corelli – 132 posti
- Modena, Località Sant’Anna – 60 posti
- Roma, Ponte Galeria – 360 posti
- Torino, Corso Brunelleschi – 180 posti
- Trapani, Serraino Vulpitta – 43 posti
- Trapani, loc Milo - 204 posti
http://www.radioradicale.it/scheda/350552/incontro-stampa-di-roberto-di-giovan-paolo-per-un-approfondimento-tecnico-giuridico-sulle-normative-vigent
I CENTRI DI IMMIGRAZIONE (sito Ministero dell'Interno)
http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html
COME SI PUO' ARRIVARE A 18 MESI DI PERMANENZA.
La normativa europea consente il trattenimento fino a diciotto mesi degli stranieri "irregolari", ma come estrema ratio. Dal 14 giugno 2011, la normativa italiana stabilisce (art. 14, comma 5, del testo unico 286/1998): " La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace".
PER LA NORMATIVA, si veda l’approfondimento di Andrea Natale “La direttiva 2008/115/CE e il D.L. di attuazione n. 89/2011. Prime riflessioni a caldo” (in Diritto penale contemporaneo, 24 giugno 2011): http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Natale%20Decreto%20immigrazione.pdf
Per saperne di più: http://www.immigrazione.biz/
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