Cassazione: sul web non esiste stampa clandestina
Le motivazioni, per le quali il saggista e giornalista Carlo Ruta è stato assolto con formula piena dopo le condanne in due gradi di giudizio, sono raccolte in pochi punti, chiari ed essenziali. La Corte rileva, in particolare, che «il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività». In altri termini: l’informazione che viene dal web, non solo quella che passa attraverso i blog, ma anche attraverso giornali telematici (fatti salvi i casi in cui le testate non decidano di richiedere sovvenzioni pubbliche destinate alla stampa), non può essere soggetta alle imposizioni della legge 47 del 1948. Si è quindi ad uno snodo giuridico, che potrà avere forti incidenze sull’informazione in Italia. Il web trova infatti una legittimazione ampia e inedita, quale strumento che interagisce in profondo con i modi e le regole della comunicazione, oltre le strettoie condizionanti delle vecchie leggi sulla stampa.
Lette le motivazioni della sentenza, Carlo Ruta ha dichiarato: «In tanti hanno ribadito nel maggio scorso che si tratta di una sentenza storica. E credo che tanto più lo si possa dire dopo la lettura delle motivazioni. Questo atto della Corte di Cassazione, conciso e lineare, può avere un peso non indifferente sul dibattito in corso nel paese. Di certo susciterà sconcerto negli ambienti che mirano a limitare la libertà sul web, perché è difficile che ne sfuggano le implicazioni. Concretamente, si tratta di una vittoria della democrazia. Tuttavia, come si è detto coralmente negli ultimi mesi, è necessario difendere e consolidare i risultati che vanno ottenendosi, ed è importante che il nocciolo di questa sentenza, radicalmente democratico, si traduca prima possibile in una legge effettiva dello Stato».
L’avvocato Giuseppe Arnone, che ha sostenuto in Cassazione le ragioni della difesa, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Questa sentenza, motivata con chiarezza ed essenzialità, è un fatto di portata straordinaria. L’impostazione testuale conferma che abbiamo ottenuto un risultato enorme per la libertà d’informazione, che è un cardine della democrazia. Grazie a questa deliberazione della Corte, che accoglie in pieno i miei argomenti, siamo oggi più liberi e internet è riconosciuto come strumento fondamentale per un esercizio maturo dei diritti d’informazione e di espressione. Come cassazionista provo per tutto ciò una grande soddisfazione e sono orgoglioso di aver contribuito a questo risultato».
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta da Saverio Felice Mannino (Presidente), Claudia Squassoni, Alfredo Maria Lombardi, Mario Gentile (Relatore), Elisabetta Rosi
Ha pronunciando la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da Ruta Carlo, nato a Ragusa il 26/0(/1953
avverso la sentenza del 02/05/2011 della Corte di Appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Aldo Policastro che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Giuseppe Arnone, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 02/05/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Modica, in data 08/05/2008, appellata da Carlo Ruta, imputato del reato di cui agli artt. 5 e
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. Pen..
In particolare il ricorrente esponeva:
a) che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 5 e
b) che, comunque, stante l’incertezza interpretativa in ordine alla normativa de qua, ricorreva nella fattispecie l’errore scusabile su legge extrapenale di cui all’art. 47, comma terzo, cod. pen., con conseguente esclusione della punibilità del Ruta.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Carlo Ruta è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 5 e
Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, occorre riassumere sinteticamente i punti fondamentali della disciplina attinente alla stampa:
1.1. Ai sensi dell’art.
1.2. Dall’esame di detta disposizione si evince che – ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa – necessitano due condizioni: a) un’attività di riproduzione tipografica, b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
1.3. Nell’ambito del prodotto stampa, come sopra individuato, la norma di cui all’art. 5 citata L. 47/1948 prescrive che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
1.4. La pubblicazione di un giornale o altro periodico, senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’art. 5, costituisce illecito penale punito ai sensi dell’art. 16 citata legge n. 47/1948
2. Così delineati i punti fondamentali inerenti alla nozione di stampa e dell’obbligo di registrazione per il giornale o periodico, occorre esaminare – in relazione alla fattispecie concreta oggetto del presente ricorso – se detta disciplina, sotto il profilo generale sia applicabile al nuovo prodotto “media” costituente il giornale informatico diffuso in via telematica (sito www.).
3. Orbene la risposta al quesito giuridico di cui sopra è negativo per le seguenti ragioni principali:
3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art.
3.2. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.
3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003 n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62.
3.4. L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all’art.
4. Alla luce delle argomentazioni finora svolte, consegue che – non sussistendo nei confronti di Carlo Ruta l’obbligo della registrazione del giornale on line denominato “Accade in Sicilia”, ai sensi dell’art.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 10 maggio 2012.
Il componente estensore Il Presidente
Mario Gentile Saverio Felice Mannino
N. 23230/12
Sentenza n. Sezione 1310
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