Materiale didattico per i lavoratori

Come tutelare la salute in fabbrica

Il d.lgs. 81/2008 prevede che sia il datore di lavoro a predisporre tutte le misure efficaci a proteggere la salute dei lavorato. In base a tale normativa egli "dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati".
18 febbraio 2018

La salute e la prevenzione in fabbrica

Vademecum di PeaceLink per tutelare la salute dei lavoratori

 

Con questa pagina web PeaceLink vuole fornire delle informazioni di carattere introduttivo per tutelare la salute in fabbrica.

Collegata a questa pagina web ve ne è una specifica sul controllo delle urine dei lavoratori delle cokerie.

 

 

 

 

 

Materiale didattico

Domande e risposte
sul

 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008)



Cosa è la sorveglianza sanitaria?
L'articolo 41 spiega cosa è la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria comprende:
    a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
    b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti avviene di norma una volta l'anno ma può essere effettuata più spesso - su parere dell'organo di vigilanza - in funzione della valutazione del rischio;
    c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
    d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
    e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il datore di lavoro ha una diretta responsabilità nella tutela della salute dei lavoratori?
Certamente. L'articolo 237, comma 1, lettera i, stabilisce che il datore di lavoro "dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati".

La normativa parla spesso di "medico competente". Chi è il medico competente?
E' il medico nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per attuare le norme di prevenzione e tutela della salute previste dal decreto 81/2008.

Solo il medico competente si occupa della salute dei lavoratori?
No. I lavoratori possono chiedere l'intervento dei «rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza», eletti o designati per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Se in un reparto c'è un inquinamento che preoccupa i lavoratori, si possono effettuare visite mediche con frequenza maggiore?
La periodicità delle visite è annuale, ma in caso di situazioni che destino preoccupazione, i lavoratori possono rivolgersi all'organo di vigilanza che, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

Qual è l'organo di vigilanza?
E' lo SPESAL. E' il Servizio di prevezione sui luoghi di lavoro presso la ASL territoriale.

Chi può fare ricorso allo SPESAL?
Il lavoratore può fare direttamente ricorso allo SPESAL spedendo una raccomandata con ricevuta di ritorno o un messaggio di posta elettronica certificata. La richiesta può essere anche redatta su carta semplice e consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Prevenzione della ASL.
Un esempio di come presentare un ricorso è riportato qui http://prevenzione.ulss20.verona.it/medico_competente_ricorso.html

Cosa succede dopo che il lavoratore fa ricorso allo SPESAL?
Lo SPESAL:
  • convoca e sottopone a visita medica il lavoratore, il quale potrà eventualmente farsi assistere da un suo medico di fiducia;
  • se ritenuto necessario effettua il sopralluogo conoscitivo in Azienda per accertare le condizioni lavorative;
  • al termine degli accertamenti esprime il proprio giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta.
La procedura è di particolare interesse in quanto può portare a una verifica complessiva sulle condizioni di salubrità dell'intero reparto, specie se il ricorso viene presentato da più lavoratori.

In quali casi la sorveglianza sanitaria è importante?
L'articolo 229 prevede che siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni.

Cosa è il "documento di valutazione dei rischi"?
E' un documento molto importante. Ad esempio nell'articolo 253 è specificato che il controllo dell'esposizione alla fibre d'amianto sia basato su misurazioni che devono essere riportate in tale dicumento.

In fabbrica vi possono essere emissioni di sostanze cancerogene?
La normativa è chiara: le sostanze cancerogene non devono entrare in contatto con i lavoratori e vanno mantenute all'interno di ambiti confinati; se ciò non è tecnicamente possibile, esse vanno efficacemente aspirate ed eliminate nei punti più vicini alla sorgente. L'articolo 237, comma 1, lettera c), prevede che il datore di lavoro abbia delle responsabilità in tal senso; infatti il datore di lavoro "progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi e' emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non e' tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata".

I lavoratori possono conoscere quante sostanze cancerogene sono presenti nell'aria?
Sì. Infatti il datore di lavoro "provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni". Lo stabilisce l'articolo 237, comma 1, lettera d.

Cosa sono le frasi di rischio?
Sono chiamate frasi R (frasi di rischio) alcune frasi convenzionali che descrivono i rischi per la salute umana, animale ed ambientale.
Su ogni confezione di prodotto chimico che possa provocare dei richi deve esserci una etichetta con le frasi R.
Ecco alcuni esempi:
R 20: Nocivo per inalazione.
R 21: Nocivo a contatto con la pelle.
R 22: Nocivo in caso di ingestione.
R 23: Tossico per inalazione.
R 24: Tossico a contatto con la pelle.
R 25: Tossico in caso d'ingestione.
R 26: Molto tossico per inalazione.
R 27: Molto tossico a contatto con la pelle.
R 28: Molto tossico in caso d'ingestione.
Di particolare importanza:
R 45: Può provocare il cancro.
R 46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R 47: Può procurare malformazioni congenite.
R 48: Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata.
R 49: Può provocare il cancro per inalazione.
Per altre informazioni:
Dopo il Regolamento CE 1272/2008 le frasi R sono state sotituite dalle frasi H.

Cosa sono le frasi H?
Le frasi H (Hazard statements), contenute all'interno del Regolamento (CE) n. 1272/2008, rappresentano indicazioni di pericolo relative a sostanze chimiche. Ecco alcuni esempi:
H330 – Letale se inalato.
H331 – Tossico se inalato.
H332 – Nocivo se inalato.
H333 – Può essere nocivo se inalato.
Di particolare importanza sono queste frasi H:
H340 – Può provocare alterazioni genetiche.
H341 – Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350 – Può provocare il cancro.
H351 – Sospettato di provocare il cancro.
H360 – Può nuocere alla fertilità o al feto.
H361 – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370 – Provoca danni agli organi.
H371 – Può provocare danni agli organi.
H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Cosa sono le schede di sicurezza?
Sono documenti legali in cui vengono elencati tutti i pericoli per la salute dell'uomo e dell'ambiente di un prodotto chimico. 

I lavoratori hanno diritto di consultare le schede di sicurezza delle sostanze chimiche usate in fabbrica?
Sì. Molto importante è conoscere i simboli di rischio chimico (vedere http://it.wikipedia.org/wiki/Simboli_di_rischio_chimico).

I lavoratori hanno diritto a ricevere una formazione sui rischi presenti in fabbrica?
Sì. L'articolo 37 del dlgs 81/2008 prevede quanto segue al comma 1.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Note: "Non c'è un accordo fra i ricercatori sulla esistenza di una dose soglia per gli agenti cancerogeni ed ancor più sulla possibilità della sua univoca determinazione; di conseguenza, per molti non è ammissibile stabilire un valore limite di esposizione, cioè definire un livello di rischio "accettabile"".
Prof Alessandro Bacaloni
Sapienza Università degli Studi
Dipartimento di Chimica

Allegati

  • Opuscolo sui tumori professionali

    ASL Parma
    Fonte: http://www.snop.it/attachments/article/405/Opuscolo_tumori_professionali_dall%27Emilia.pdf
    1281 Kb - Formato pdf
    Schede di associazione tra neoplasia e attività laborativa
  • Rischio da esposizione a sostanze chimiche

    Prof. Alessandro Bacaloni
    Fonte: https://www.chem.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Dispensa-base-rischio-chimico._CA11d.pdf
    366 Kb - Formato pdf

Articoli correlati

  • ILVA, continua la nostra lotta per l'ambiente e la salute pubblica
    PeaceLink
    Lettera ai sostenitori di PeaceLink

    ILVA, continua la nostra lotta per l'ambiente e la salute pubblica

    L’annullamento della sentenza di primo grado rappresenta un passo indietro, causato da questioni procedurali. Ma non equivale a un'assoluzione. La realtà dell’inquinamento dell’ILVA rimane comunque acquisita e il GIP di Potenza Ida Iura ha infatti emesso un nuovo decreto di sequestro degli impianti.
    29 ottobre 2024 - Associazione PeaceLink
  • Lettera di ottobre agli amici di PeaceLink
    PeaceLink
    Ottobre 2024

    Lettera di ottobre agli amici di PeaceLink

    Vogliamo porre al centro il tema del diritto alla felicità. È un tema che dovrebbe toccare ciascuno di noi, invitandoci a immaginare insieme una società futura che combatta la solitudine, che superi la rassegnazione individuale e che riaffermi il principio di speranza e felicità condivisa.
    29 ottobre 2024 - Alessandro Marescotti
  • La buffa cerimonia del ministro Urso
    Ecologia
    La riattivazione dell'altoforno 1 dell'ILVA di Taranto

    La buffa cerimonia del ministro Urso

    Si potrebbe paragonare l'inaugurazione di oggi all'assurdità di una cerimonia in cui la FIAT mettesse in piedi un evento per presentare con orgoglio una Fiat 1100 malconcia di sessant'anni fa, invece di un'auto elettrica moderna e all'avanguardia.
    15 ottobre 2024 - Alessandro Marescotti
  • Un futuro da costruire insieme a Taranto, la riconversione
    Taranto Sociale
    L'inquinamento dell'ILVA va oltre il cambiamento climatico

    Un futuro da costruire insieme a Taranto, la riconversione

    Al termine del corteo dei Friday For Future di Taranto, Roberto ha letto questo testo che esprime le sue preoccupazioni e le sue speranze e che si conclude così: "Uniti possiamo far sentire la nostra voce e costruire un futuro migliore per noi e per le generazioni a venire."
    11 ottobre 2024
PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto (Italy) - CCP 13403746 - Sito realizzato con PhPeace 2.7.26 - Informativa sulla Privacy - Informativa sui cookies - Diritto di replica - Posta elettronica certificata (PEC)