Onlus e assistenza sociale: requisiti per la qualificazione
- 06 dicembre 2004
In particolare il documento si riferisce ad un ente che gestisce una casa di riposo per anziani. Il settore di riferimento è quindi evidentemente quello dell'assistenza socio sanitaria.
Il documento riveste, tuttavia, interesse generale, specialmente in questa fase assai delicata per le ONLUS, che vedono intensificarsi l'attività di controllo da parte degli uffici preposti. Tale attività di controllo investe in via preliminare, ma spesso esclusiva, proprio il possesso O LA MANCANZA dei requisiti per la qualificazione e la loro concreta applicazione.
Si precisa fin da ora che il documento non affronta il problema relativamente alle ONLUS di diritto - tra le quali rientrano notoriamente le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - anche se in verità finisce per avere effetti anche su tali organismi.
I settori di attività.
Può essere utile richiamare (come fa lo stesso documento) la fondamentale distinzione effettuata dall'art. 10 del citato decreto tra settori di attività cui le ONLUS possono operare.In sintesi, le ONLUS possono essere suddivise in tre gruppi:
a) ONLUS operanti nei settori considerati sempre di solidarietà sociale;
b) ONLUS operanti nei settori considerati di solidarietà solo previa indagine delle condizioni soggettive dei beneficiari le prestazioni;
c) ONLUS operanti in settori per cui la legge fissa ulteriori condizioni.
Appartengono al gruppo a) le ONLUS operanti nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela delle cose d'interesse artistico, della tutela dell'ambiente ; inseriamo nel gruppo b) le ONLUS operanti nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela dei diritti civili; aderiscono, infine, all'ultimo gruppo, gli enti operanti nel settore della ricerca scientifica e della promozione della cultura e dell'arte.
Sotto il profilo della tecnica normativa, la differenziazione sopra schematizzata discende dal coordinamento dei commi 2 e 4 dell'art 10 del citato decreto legislativo nr. 460/97. In particolare, mentre il comma 2 fissa le condizioni alle quali settori rientranti nella nostra lettera b) possono appartenere alle ONLUS, il comma 4 contiene una presunzione assoluta di finalità solidaristiche di alcuni settori ( il gruppo a, nella nostra classificazione), fissando per altri ulteriori condizioni (nella nostra classificazione il gruppo c). Per quanto tale passaggio resti un punto fondamentale dell'impianto complessivo della disciplina, occorre ricordare alle ONLUS operanti nei settori a natura solidaristica presunta, come tale circostanza non possa considerarsi esaustiva della problematica relativa alla loro corretta qualificazione: anche per loro, infatti, risulta necessaria una analisi più ampia delle loro attività per dirimere ogni dubbio.
Con vari documenti, infatti , - si veda ad esempio la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 e la nr. 75/E del 21 maggio 2001 - ed in particolare con risoluzione nr. 189/E dell'11 dicembre 2000, tale distinzione era parzialmente messa in discussione : infatti si era sostanzialmente affermato che, per poter parlare legittimamente di assistenza sociale, l'attività doveva comunque essere resa verso soggetti in condizioni di svantaggio sociale od economico. La ricordata risoluzione affrontava già la questione della gestione delle case di riposo per anziani da parte delle ONLUS.
La ONLUS deve avere esclusivo fine di solidarietà sociale.
Come noto, ai sensi dell'art. 10 del decr. lgs. n. 460/97, comma 1, lettera b), le ONLUS devono avere l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Tale vincolo permane per tutti i soggetti che intendono qualificarsi tali, indipendentemente dal settore di attività. E' necessario quindi che lo svolgimento concreto delle attività, in ogni settore, non entri in contrasto con tale finalità generale. Perché ciò non avvenga è necessario effettuare una verifica continua dell'ente stesso che deve vertere, prevalentemente, in ordine a due circostanze, in partcolare :1. qualità e condizione dei soggetti destinatari delle prestazioni;
2. natura e fonte delle entrate della presunta ONLUS.
Case di riposo per anziani: attività istituzionali.
Poiché la condizione di svantaggio è comunque elemento determinante la qualificazione e premesso anche che la condizione di anziano da sola non configura tale ipotesi, la circolare 48/E contiene una prima importante indicazione: l'attività di gestione di una casa di riposo per anziani è riconducibile all'attività istituzionale di una ONLUS solo qualora la ONLUS stessa, anche in concorso con enti pubblici, si faccia carico della prevalente copertura economica del servizio reso.Qualora, quindi, oltre il 50 % della retta prevista sia a carico del soggetto anziano, tale attività non può configurarsi, nell'impostazione dell'Entrate, quale attività istituzionale. Per corrispettivo a carico dell'assistito - si precisa - si intende anche quello pagato dai familiari o da altri soggetti diversi dagli enti pubblici. Viceversa, l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18, non rientra nel computo del corrispettivo a carico dell'assistito.
In altri termini può considerarsi 'svantaggiato', ai sensi del ricordato art. 10 del decr. lgs. n. 460/97, solo l'anziano che non è in grado di pagarsi oltre la metà della retta di degenza ed assistenza.
Case di riposo per anziani : attività direttamente connesse.
L'attività rivolta a soggetti diversi da quelli individuati secondo i parametri precedentemente indicati si qualifica, viceversa, quale attività direttamente connessa. In altri termini, l'assistenza verso soggetti che contribuiscono personalmente o tramite propri familiari al pagamento di oltre la metà della retta si qualifica come attività connessa. Il documento in esame si sofferma, inoltre, rapidamente sulle conseguenze di una simile distinzione. E' altresì noto, infatti, che le attività direttamente connesse non possono prevalere su quelle istituzionali; oltre a tutte le altre conseguenze in ordine, ad esempio, alla determinazione della base imponibile IRAP o alla tenuta di scritture contabili.
La valutazione della prevalenza delle attività.
Ricordato che le attività istituzionali devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente connesse la circolare individua nel numero delle prestazioni e cioè nel numero degli ospiti appartenenti all'una o all'altra categoria, il criterio basilare per tale misurazione. Inutile richiamare l'attenzione sul fatto che si rende necessario un monitoraggio costante dell'ente, nel corso di tutto l'esercizio e non certo alla fine, nel tentativo di evitare le conseguenze derivanti da un eventuale violazione di tale parametro.
RETTA MENSILE
EUR 1.000,00
SE ALMENO 501 A CARICO DEGENTE
L'ATTIVITA' NON E' ATTIVITA ISTITUZIONALE AI SENSI DEL DECR. LGS. N. 460/97
Le attività in convenzione.
Assai interessante appare anche il paragrafo 3 della circolare, dedicato allo svolgimento delle descritte attività in regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni.Come noto, l'articolo 143 del (nuovo) TUIR, dispone che i contributi derivanti da convenzioni con enti pubblici per lo svolgimento di attività sociali in regime di convenzione o accreditamento , non concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile. La norma, prevista per la generalità degli enti non commerciali, può essere applicata anche alle organizzazioni non lucrative.
Il documento insiste sulla circostanza che la prestazione può qualificarsi come istituzionale (per le ONLUS) solo a condizione che l'assistito paghi meno della metà della prestazione, poiché in caso contrario, l'intera prestazione deve qualificarsi come attività direttamente connessa, con la conseguenza, per certi aspetti paradossale, che il contributo dell'ente pubblico per la detta prestazione deve essere compreso tra i proventi dell'attività connessa al fine dell'altro raffronto necessario, quello con le spese complessive dell'ente.
Le ONLUS di diritto.
La risoluzione in esame non affronta né direttamente né indirettamente la problematica afferente le ONLUS automatiche .Come noto ai sensi del comma 8 dell'art. 10 decr. lgs. nr. 460/97 si considerano in ogni caso ONLUS:
- le cooperative sociali di cui alla legge nr. 382/1991;
- le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge nr. 266/1991;
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge nr. 49/1987.
Mancano, da tempo, indicazioni specifiche per questa categoria di ONLUS del tutto particolare.
La questione assume rilievo in quanto le attività in esame sono spesso svolte da organizzazioni costituite proprio sotto forma di cooperative sociali e/o di organizzazioni di volontariato. Dovrebbe essere pacifico che le riflessioni svolte in ordine ai criteri di qualificazione delle attività tra istituzionali e direttamente connesse non possono rilevare in ordine alla qualificazione dell'ente stesso: tale ente, infatti, manterrà, a nostro parere, la qualifica indipendentemente da tale circostanza, essendo essa un effetto legale automatico.
Le considerazioni sopra svolte potrebbero invece rilevare agli effetti dell'applicazione dell'art. 150 del TUIR ( articolo 111 ter per il vecchio TUIR). Tale problematica attiene quindi, in sostanza, alle sole organizzazioni di volontariato, in quanto tale norma non trova applicazione per le cooperative. In base al primo comma del citato articolo, le attività istituzionali delle ONLUS non costituiscono attività commerciale, mentre il secondo comma dispone che le attività direttamente connesse non concorrono alla formazione della base imponibile.
Nell'applicazione della fondamentale norma agevolativa, le ONLUS automatiche dovranno tener conto delle considerazioni svolte nella circolare commentata.
Ne consegue inoltre, a nostro avviso, che eventuali attività rese oltre i parametri indicati dalla circolare hanno effetti diversi : mentre per la generalità delle organizzazioni non lucrative tale circostanza mina irrimediabilmente la natura dell'ente, per una ONLUS di diritto tali attività costituiranno base imponibile ai fini delle imposte dirette, senza minare la qualifica dell'ente stesso.
Qualora, quindi, una organizzazione di volontariato iscritta, svolga attività prevalentemente a soggetti che concorrono al pagamento della propria retta per oltre la metà, non perderà la qualifica di organizzazione non lucrativa.
C'è da chiedersi, semmai, quale parte dell'attività costituisca base imponibile: se cioè risulti tassabile solo la parte di attività 'direttamente connesse ' prevalente rispetto alle attività istituzionali e/o sulle spese complessive dell'ente.
Si tratta di questione troppo rilevante affinché anche questo punto non trovi conforto in specifico documento dell'Agenzia delle Entrate.
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