Rigassificatore di Taranto: richiesta di annullamento del Nulla Osta di Fattibilità
Al Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco
Viale Japigia n. 240
70126 – BARI
e p. c. Al Presidente dell’Autorità Portuale di Taranto
gent. att.ne dott. Michele Conte
Il Comitato per il no al rigassificatore di Taranto
- premesso che è in atto la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto presentato da Gas Natural per la realizzazione di un impianto di rigassificazione;
- rilevato che il progetto, per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche strutturali, incide gravemente su moltissimi aspetti che preoccupano fortemente le comunità locali sotto i profili ambientale e della sicurezza;
- rilevato che sullo studio di impatto ambientale presentato da GAS Natural si è pronunciato in via interlocutoria il Ministero dell’Ambiente, evidenziando ben 40 lacune e punti critici dello studio di impatto ambientale e del progetto;
- rilevato altresì che le 40 lacune e punti critici del progetto evidenziati dal Ministero dell’Ambiente, rimandano quasi tutti ad aspetti relativi alla sicurezza dell’impianto di rigassificazione e alle sue interrelazioni con gli altri impianti a rischio di incidente rilevante presenti persino nelle immediate vicinanze, e con le attività portuali;
- considerato che, pertanto, tutti tali aspetti critici evidenziano gravissime lacune istruttorie nel sub-procedimento conclusosi imprudentemente con il rilascio del nulla osta di fattibilità prot. n. 4184 del 24.5.2005 da parte del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco;
- considerato infatti, tra l’altro, che il suddetto nulla osta di fattibilità è stato rilasciato senza che il rapporto preliminare di sicurezza contenesse alcuna valutazione delle interrelazioni dell’impianto di rigassificazione proposto da Gas Natural, con i rapporti di sicurezza e i piani di emergenza esterni e interni degli altri impianti a rischio di incidente rilevante presenti persino nelle immediate vicinanze;
- considerato che il rapporto preliminare di sicurezza non è stato completato con lo studio e l’elaborazione del rapporto integrato di sicurezza portuale di cui all’art. 4 del d.m. 16/05/2001 n. 293;
- considerato che non potrebbe nemmeno essere sostenuto che il rapporto integrato di sicurezza portuale debba essere redatto in un momento successivo al rilascio del nulla osta di fattibilità;
- considerato infatti che sarebbe illogico e paradossale se il nulla osta di fattibilità di impianti a rischio di incidente rilevante che si volessero realizzare all’interno di aree portuali, potesse essere rilasciato senza una ovvia preliminare valutazione – proprio ai fini della fattibilità dell’impianto - delle interrelazioni dell’impianto medesimo con le attività e i traffici portuali. A questo proposito non è superfluo ricordare che il rapporto integrato di sicurezza portuale ex art. 4 del d.m. n. 293/2001, evidenzia: a) i pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attività svolte nell'area portuale; b) gli scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale individuata; c) le procedure e le condotte operative finalizzate alla riduzione di rischi di incidenti rilevanti; d) le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell'area considerata;
- considerato inoltre che la necessità della redazione del rapporto preliminare di sicurezza portuale si impone ove si consideri che il comma 6 dell’art. 5 del D.M. n. 293/2001 dispone che gli atti conclusivi di valutazione del rapporto, adottati in sede di conferenza, debbano essere trasmessi “al comando provinciale dei Vigili del fuoco, competente per territorio, ai fini del rilascio, per i singoli stabilimenti, del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, al comitato tecnico regionale e agli organi competenti perché ne tengano conto rispettivamente in sede di valutazione ed istruttoria tecnica dei rapporti di sicurezza relativi ai singoli stabilimenti e nell'ambito delle procedure previste dalle lettere da a) ad h) del comma 3 dell'articolo 26 del dlgs del 17 agosto 1999, n. 334”.
- rilevato infatti che la norma di cui sopra, stabilendo che il Comitato Tecnico regionale deve tenere conto degli atti conclusivi della Conferenza di Servizi in sede di valutazione ed istruttoria tecnica dei rapporti di sicurezza relativi ai singoli stabilimenti, non distingue tra valutazioni ed istruttoria tecnica per il rilascio del nulla osta di fattibilità e/o per l’emanazione del parere tecnico conclusivo;
- rilevato che il porto di Taranto è interessato dalla presenza di navigli a propulsione nucleare, e che pertanto è necessario valutare l’impianto di rigassificazione anche con i piani di emergenza esterna da redigere per i porti interessati dalla presenza di navigli a propulsione nucleare
- considerato pertanto che nessun dubbio può esserci circa la necessità di elaborare il rapporto integrato di sicurezza portuale insieme al rapporto preliminare di sicurezza, in modo che siano valutate le interrelazioni dell’impianto di rigassificazione proposto con gli altri impianti a rischio di incidente rilevante presenti nelle immediate vicinanze oltre che con i relativi piani di emergenza esterni e interni, quali condizioni preliminari imprescindibili per il rilascio del nulla osta di fattibilità o per la proposta di divieto di costruzione ai sensi dell’art. 21 del dlgs n. 334/99;
- ritenendo assolutamente necessaria, nel processo di valutazione di impatto ambientale, una coerente messa in relazione del progetto in esame con i piani di programmazione territoriale complessivi e in particolare con quanto programmato nell’area più prossima a quella interessata all’insediamento previsto per l’impianto di rigassificazione, su cui insistono realtà (1) e progetti (2) industriali e infrastrutturali che determinano rilevanti emergenze ambientali accertate per legge al fine di valutare l’effettiva sostenibilità dell’impianto progettato;
- ritenendo altresì che l’opera proposta va ad insistere in un’area già profondamente compromessa dal punto di vista dell’ambiente e della sicurezza pubblica che rischia di essere esposta a ulteriori fonti di pericolo;
considerato che
- lo scrivente Comitato, ritenendo necessario presidiare tutte le fasi del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, ha incaricato un pool di scienziati in posizione di assoluta imparzialità rispetto all’opera proposta, al fine di esaminarne ogni aspetto rilevante per la sicurezza dei cittadini ed in particolare per meglio circostanziare le osservazioni già presentate, presentare eventuali nuove ed ulteriori osservazioni, ed assicurare la fondatezza e l’incontrovertibilità scientifica delle controdeduzioni che saranno fornite alle integrazioni proposte;
- considerato inoltre che il NOF è stato rilasciato senza che fosse stato reso noto al pubblico il Rapporto Preliminare di Sicurezza, risultando perciò ampiamente inapplicata la procedura prevista nell'art. 23 della Seveso II con cui si prevede che "la popolazione deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno gli stabilimenti esistenti" come da nostre comunicazioni del 23 ottobre 2006 e 30 gennaio 2007 all'assessorato all'Ecologia della Regione Puglia a cui non è stata a tutt’oggi ancora fornita alcuna risposta; (3)
- rilevato altresì che il rapporto preliminare di sicurezza, il nulla osta di fattibilità prot n. 4184 del 24 maggio 2005 del Comitato Tecnico Regionale, le richieste ministeriali e le risposte fornite in proposito da GAS Natural, omettono di porre in relazione – anche (ma non solo) ai fini della valutazione del cosiddetto “effetto domino” – il terminale di GNL e i rischi di incidenti da esso derivanti con i rapporti di sicurezza e i piani di emergenza interni ed esterni degli altri limitrofi impianti a rischio di incidenti rilevante;
- rilevato infine che le sopra evidenziate necessarie valutazioni delle interrelazioni del terminale di GNL proposto da Gas Natural con gli altri impianti a rischio di incidente rilevante presenti persino negli immediati nei dintorni dell’area dove si è ipotizzata la costruzione del terminale di GNL, oltre che con le attività portuali e i traffici, sono chiaramente alla base delle 40 richieste di chiarimenti avanzate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. DSA – 2006 – 0027378 del 25 Ottobre 2006;
chiede
- al Comitato tecnico regionale, ai sensi dell’art. l 21 nonies della legge n. 241/90, l’annullamento in via di autotutela del nulla osta di fattibilità prot. n. 4184 del 24.5.2005 rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 a tutti i soggetti interessati.
Il Comitato per il no al rigassificatore di Taranto
(1) Le rilevanti dimensioni del polo industriale di Taranto comprendono grandi insediamenti produttivi. L’area già fortemente provata dall’industria pesante e stata dichiarata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1997 "area ad elevato rischio di crisi ambientale" vista la presenza di ben 9 impianti industriali definiti, secondo il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, "a rischio di incidente rilevante". 3 di questi impianti, industria siderurgica ILVA, la raffineria AGIP e l’industria cementiera CEMENTIR, hanno localizzato i loro insediamenti a ridosso di Mar Grande nel quale è localizzato il porto commerciale ed industriale che riceve le acque depurate nel quale il proponente GAS NATURAL chiede di realizzare un terminale GNL.
(2) Va rilevato che nel progetto di raddoppio dell'Agip Raffineria sono previsti 14 nuovi serbatoi per una totale di altri 445.000 metri cubi stoccati nell'area, di cui fino ad ora non è stata fatta un'illustrazione al pubblico dell'incremento del rischio di incidente rilevante ai sensi della legge Seveso II.
(3) Il mancato adempimento dell’articolo 23 del dlgs n. 334 del 1999 (cosiddetto Codice Ambientale) è stato oggetto di una interrogazione parlamentare presentata da un deputato dell’UDC – CIRO ALFANO mercoledì 24 gennaio 2007 http://www.camera.it/resoconti/resoconto_allegato.asp?idSeduta=97&resoconto=bt58¶m=n4-02268.
(4) I paragrafi 3, 4 e 8 dell’art. 6 della convenzione di Aarhus, richiamati dalla norma sopra riprodotta, stabiliscono a loro volta:
- “3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.
- 4. Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva.
- 8. Ciascuna Parte provvede affinché, al momento dell'adozione della decisione, venga tenuto adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico”.
(5) Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Paolo Cacciari il 17 gennaio 2007 nel quale lo stesso Cacciari, interrogando il Ministro dell'ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio dice: “Credo che però serva un vero e proprio piano nazionale energetico, un suo aggiornamento. Se vogliamo davvero essere coerenti, signor ministro, dovremo far discendere delle decisioni conseguenti, cioè una vera e propria moratoria degli iter approvativi di questi impianti, in attesa di avere quel quadro di certezze sul reale fabbisogno energetico del nostro paese, senza il quale ogni infrastruttura che viene creata può essere casuale e quindi non necessaria. Noi quindi insistiamo con il Governo, affinché vengano interrotte le procedure autorizzative per questi rigassificatori”. http://cerca.camera.it/wai/visRisultato.asp?Type=HTML&Item=8&basepath=legxv.camera.it
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