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Valutazione d’impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale

Procedure per lo sviluppo ecosostenibile: Il caso dell’Ilva

Il fattore ambiente ha assunto progressivamente, sia nelle politiche comunitarie sia in quelle italiane, il ruolo di importante criterio di selezione delle tecnologie utilizzabili nei processi produttivi.
22 novembre 2007
Studio Buonfrate Leogrande & partners
Fonte: Corriere del Giorno

ILVA di Taranto Si è quindi affermata la necessità non solo di proteggere le risorse fondamentali e l’ambiente, ma anche di assicurare uno sviluppo economico responsabile a vantaggio delle future generazioni. Il concetto di sviluppo sostenibile implica una interdipendenza tra politica industriale e politica ambientale, in modo che non venga mai perso l’obbiettivo insito nella crescita di una Comunità, ovvero la promozione dello sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche, attraverso una crescita sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Lo sviluppo sostenibile può essere raggiunto attraverso alcune procedure (AIA, VIA, VAS e IPPC) contenute nella legislazione in materia ambientale e delle quali si sente spesso parlare. In particolare, le procedure di Via e Vas sono contemplate dal Testo Unico in materia ambientale: la Parte II del D.Lgs. 152/06 (art. 4-52) intitolata «Procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione d’impatto ambientale e per l’autorizzazione ambientale integrata», si compone di quattro titoli, 48 articoli e cinque allegati, di cui i primi due riguardanti la Vas e gli altri tre la Via. Passando in rassegna questi ultimi due strumenti, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2004, è un processo finalizzato a integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi.

La Valutazione Ambientale Strategica, quindi, si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – su scala nazionale, regionale e locale - in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. In altre parole la Vas assolve il compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità.

Prima di esaminare la VIA, occorre precisare che per impatto ambientale si intende l’insieme degli effetti causati da un evento, un’azione o un comportamento sull’ambiente nel suo complesso.

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) mostra quali effetti può produrre una modifica, non necessariamente negativa, all’ambiente circostante inteso in senso lato. Essa,quindi, è uno strumento di supporto per l’autorità decisionale, finalizzato a individuare, descrivere e valutare in termini economici gli effetti dell’attuazione o meno di un determinato progetto. Consiste in una procedura di tipo tecnico-amministrativo, svolta dalla pubblica amministrazione, basandosi sia su informazioni fornite dal proponente un determinato progetto, sia sulla consulenza data da altre strutture della pubblica amministrazione, nonché dalla partecipazione di gruppi sociali appartenenti alla comunità.

La presa di coscienza della Comunità Europea di non poter più compiutamente tutelare l’ambiente in maniera settoriale e disorganica e la consapevolezza di un’ azione di tipo << integrato>> ha determinato un cambio di approccio nella lotta alle perturbazioni dell’ecosistema. Il risultato di tale strategia comunitario è rappresentato dalla Direttiva n. 96/61/CE, nota con il nome “IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Control, - in italiano, Prevenzione e Riduzione Integrate dell’Inquinamento), che ha fissato le regole generali sulle quali si fonda l’innovativa “procedura autorizzatoria unica” relativa ad impianti industriali, nuovi o già esistenti, che potrebbero avere effetti negativi sulla salute dell’uomo e sull’ecosistema.

La direttiva IPPC ha introdotto il concetto di valori limite di emissione basati sull’individuazione di standard tecnologici, gestionali e criteri di valutazione politica: le così dette Bat - Best Available Techniques o migliori tecniche disponibili. La Direttiva IPPC è stata recepita dall’Italia con il D.Lgs. n. 372/1999 limitatamente agli impianti industriali esistenti. Questo decreto disciplina la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento di fonte industriale nonché il rilascio, rinnovo e riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per gli impianti compresi in un’apposita lista.

Con riferimento al concetto di Autorizzazione Integrata Ambientale, si intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso e che sostituisce ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione ambientale. Tutti i gestori di impianti compresi nella lista riportata negli allegati della direttiva IPPC e del decreto legislativo 372/99 dovranno richiedere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, dimostrando l’adeguatezza degli impianti esistenti alle norme generali contenute nel decreto legislativo stesso. L’allegato I della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) elenca le categorie di attività industriali che rientrano nel campo di applicazione dell’ AIA.

Sono contemplati gli impianti di produzione e trasformazione dei metalli, quali gli impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati), gli impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora e gli impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi. La direttiva IPPC trova applicazione anche ali impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

Lo stabilimento ILVA SpA di Taranto opera in tutti i citati settori di attività rientranti nella normativa IPPC. (continua)

Dott. Monica Andrisano
Per Studio Buonfrate Leogrande & Partners

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