Il Ministro risponde sul Rigassificatore di Taranto
Atto Camera
Interrogazione presentata da CIRO ALFANO
mercoledì 24 gennaio 2007 nella seduta n.097
CIRO ALFANO.
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:
Con l'articolo 23 =el decreto legislativo n. 334 del 1999 (la cosiddetta Seveso II) è stata introdotta una importante iniziativa democratica che prevede, ai fini della l'attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli d'incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», «la consultazione della popolazione»; infatti in esso viene stabilito che: «la popolazione deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di reazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno gli stabilimenti esistenti»;
Nel comma 2 viene inoltre specificato che: «il parere di sui al comma 1 è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale) con le modalità stabilite dalle regioni o dal Ministero dell'ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione di rappresentanti istituzionali delle imprese dei lavoratori e della società civile, qualora si aavvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione d'impianti nonché alla urbanizzazione del territorio».
poiché non risulta che:
Nel caso nella città di Taranto per gli impianti di rigassificazione, che rientrano nel campo di aapplicazione di tale normativa, sia stata seguita la procedura prevista al citato articolo 23, per il rilascio alla Gas Natural del Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
I seguenti documenti: il Rapporto preliminare di Sicurezza della Gas Natural, il NOF, la relazione di rilascio dello stesso siano stati, ad oggi, resi pubblici
Quali azioni, accertata la veridicità dei fatti sopra indicati, si intendano immediatamente porre in essere affinché siano eventualmente resi nulli gli atti ad oggi adottati per la realizzazione di tale impianto;
acclarato il mancato rispetto della procedura prevista dal già sopra citato articolo 23 e ritenuta eventualmente non legittima la procedura adottata per la realizzazione dell'impianto di rigassificazione a Taranto, quali siano le azioni che intende adottare nei confronti di coloro che risulteranno essere i responsabili del mancato adempimento al più volte citato articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999.
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata lunedì 14 gennaio 2008
In relazione all'atto ispettivo in esame, concernente il mancato adempimento dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999 in ordine alla realizzazione dell'impianto di rigassificazione nella città di Taranto sulla base di quanto comunicato dalla direzione per la salvaguardia ambientale, si riferisce quanto segue.
In merito al progetto del terminale predetto, la procedura di valutazione di impatto ambientale è attualmente in corso. Infatti, nell'ambito delle proprie competenze, ci si è assicurati che fossero messe a disposizione del pubblico, con annunci sui quotidiani La Stampa e La Gazzetta del Mezzogiorno del giorno 24 febbraio 2007, ai fini della consultazione ed espressione di eventuali osservazioni, oltre alla documentazione di VIA (lo studio di impatto ambientale ed il progetto) anche il Rapporto preliminare di sicurezza, ai sensi del decreto-legislativo n. 334 del 1999.
In merito alle problematiche relative alla sicurezza ed all'applicazione per il terminale in questione, di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, comunica quanto segue
1. Applicabilità della disciplina in materia di rischi di incidenti rilevanti.
Gli impianti per la rigassificazione del gas naturale liquefatto =GNL) sono soggetti agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 334 nel 1999 e s.m.i., recante attuazione della direttiva n. 96/82/CE relativa al controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cosiddetta direttiva Seveso II), per la presenza di sostanze ricadenti nella categoria di «Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale» di cui all'allegato I parte 1 al decreto.
Più precisamente, sono soggetti agli adempimenti di cui all'articolo 6 e 7 del sopracitato decreto i rigassificatori nei quali sono presenti quantitativi delle suddette sostanze pari o superiori a 50 t. mentre i rigassificatori con quantitativi pari o superiori a 200 sono soggetti anche agli adempimenti di cui all'articolo 8.
2. Misure di controllo relative alla realizzazione di nuovi rigassificatori GNL.
I nuovi stabilimenti per la rigassificazione del GNL sono sottoposti ad un sistema di misure di controllo che prevede il rilascio, da parte del Comitato tecnico Regionale (CTR), sulla base del rapporto preliminare di sicurezza presentato dal gestore, del nulla-osta di fattibilità (NOF).
Il NOF costituisce condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia ed è stato acquisito dall'autorità competente in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), che ne tiene conto nell'ambito della relativa istruttoria.
Il gestore deve inoltre trasmettere al CTR, prima della messa in esercizio dell'impianto, il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato, al fine del rilascio del parere tecnico conclusivo (PTC).
Il CTR è un organo incardinato nella struttura del ministero dell'interno e, come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 3510 del 23 novembre 2003, è l'unicaautorità competente a verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza dell'impianto prima della sua costruzione e messa in esercizio.
3. Consultazione della popolazione.
L'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999 prevede che la popolazione interessata sia essa in grado di esprimere il proprio parere, tra gli altri, nei casi di elaborazione di progetti relativi a nuovi stabilimenti soggetti a presentazione del aapporto di sicurezza, e che tale parere sia espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
Il ministero dell'interno, dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con nota circolare n. 3600 del 20 dicembre 2005, ha richiamato l'attenzione dei CTR sull'attuazione di tale disposizione stabilendo che, in attesa del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 i CTR, contestualmente all'avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, chiederanno al Sindaco di provvedere alla consultazione della popolazione nelle forme ritenute opportune e accerteranno che il gestore abbia avviato la procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale, se prescritta, ovvero, nel caso in cui non lo sia, abbia fornito le necessarie informazioni attraverso la stampa locale.
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