Il testo dell'Accordo di programma sull'AIA
Art. 1
(Finalità dell’Accordo di Programma)
1. Finalità dell’Accordo di Programma è quella di garantire una valutazione unitaria ed integrata per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai diversi soggetti gestori al fine di assicurare, relativamente alle istanze presentate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, "in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l’armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali" come previsto dall’art. 5, comma 20, del decreto sopra citato.
2. L’Accordo di Programma ha l’obiettivo di assicurare il coordinamento tra le attività dello Stato e della Regione, per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali relative agli impianti della zona industriale di Taranto e Statte. Le AIA conterranno le misure necessarie per proseguire le attività di monitoraggio e controllo degli adeguamenti impiantistici già avviati, nonché le modalità dì monitoraggio degli ulteriori adeguamenti previsti. Altresì potranno essere definite le modalità di monitoraggio e controllo ambientale anche attraverso una gestione unitaria su base consortile delle relative attività.
3. L’Accordo di Programma si propone altresì dì definire le modalità di coordinamento tra le Autorità competenti e i gestori coinsediati nel sito industriale di Taranto e, in particolare, le modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni, inclusa l’ARPA Puglia, renderanno disponibili le informazioni in loro possesso sulla situazione ambientale dell’area, nonché le procedure e le modalità per l’accesso e la condivisione delle stesse.
Art. 2
(Oggetto dell’Accordo di Programma)
1. Oggetto dell’Accordo dì Programma è supportare le Autorità Competenti per il rilascio delle AIA, anche con l’adozione di metodologie e dì strumenti coordinati. A tal fine, le parti pubbliche firmatarie si impegnano a reperire, organizzare e condividere tutti i dati storici conoscitivi del territorio e dell’ambiente, al fine di condividerli.
2. Nell’ambito dell’Accordo di Programma è garantito il coordinamento delle procedure per il rilascio ai gestori coinsediati delle rispettive autorizzazioni integrate ambientali.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra l’attuazione dell’Accordo di Programma e la procedura di rilascio delle specifiche Autorizzazioni Integrate Ambientali, il Comitato dì Coordinamento di cui all’art. 4 garantisce una puntuale ed efficiente comunicazione tra la Commissione IPPC, gli Uffici regionali, competenti alle istruttorie ed i relativi organi di controllo, unitamente a tutte le Amministrazioni locali istituzionalmente competenti per le vecchie autorizzazioni settoriali.
4. Le azioni pianificate nell’Accordo di Programma tengono conto anche delle determinazioni espresse dalla Segreteria Tecnica per l’esame delle problematiche relative all’attuazione degli adeguamenti degli impianti esistenti dello stabilimento ILVA di Taranto alle migliori tecniche disponibili, istituita con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 novembre 2005, riportate nel rapporto finale “Risultanze dei lavori condotti dai Gruppi Tecnici Ristretti di cui all’art. 2 del Decreto di Istituzione della Segreteria Tecnica del 15 novembre 2005”.
Art. 3
(Area di Interesse e soggetti coinvolti)
1. L’area di interesse del presente Accordo di ’Programma è quella del sito industriale di Taranto e Stette, in cui ricade lo stabilimento siderurgica ILVA, gli altri impianti limitrofi e tecnicamente connessi ovvero altri impianti che, seppure non tecnicamente connessi, siano inseriti nel medesimo contesto ambientale e partecipino alla gestione di sistemi comuni di monitoraggio ambientale dell’area.
Art. 4
(Comitato di Coordinamento)
1. Con decreto del Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è istituito un Comitato di Coordinamento e ne sono definite le modalità operative. Il suddetto Comitato sarà composto da rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell’interno, del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico, da rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e dei Comuni di Taranto e di Statte, si avvale del supporto di APAT e dell’ARPA Puglia e potrà avvalersi di esperti provenienti da enti di ricerca o altri organismi, quali il CNR, l’ISPESL, l’ISS, l’ENEA e l’ASL territorialmente competente.
2. La partecipazione alle attività del Comitato di Coordinamento è garantita con oneri a carico delle singole amministrazioni di appar tenenza.
3. Il Comitato di Coordinamento ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il Comitato di Coordinamento svolge attività di supporto tecnico per le Autorità competenti in materia di rilascio di autorizzazione integrata ambientale, ferme restando le competenze attribuite alla Commissione istruttore IPPC per le autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, e ai relativi uffici regionali competenti per le autorizzazioni integrate ambientali di competenza regionale, ai sensi della D.G.R. della Regione Puglia del 19 settembre 2006, n. 1388, nonchè le competenze in materia dell’APAT, della Provincia di Taranto, delle Amministrazioni locali e dell’ARPA Puglia.
5. Il Comitato di Coordinamento coordina le istruttorie tecniche parallelamente svolte rispettivamente dalla Commissione AIAIPPC e dagli uffici regionali o provinciali, dall’APAT e dall’ARPA Puglia.
6. Compito del Comitato di Coordinamento è anche quello di individuare e valutare le problematiche tecniche, procedurali e ambientali che necessiteranno di eventuali approfondimenti, e coordinare le azioni volte ad effettuare tali approfondimenti.
7. Esso provvede alla raccolta di tutti gli elementi di conoscenza (dati e informazioni) relativi alle matrici ambientali dell’area interessata e predispone altresì muno schema per la ricomposizione di tutte le domande ai fini del coordinamento delle istruttorie.
8. Nella prima riunione di insediamento il Comitato di Coordinamento provvede a definire le proprie modalità organizzative, nonchè quelle di raccordo con i gestori e con gli organi istruttori, anche in riferimento a quanto previsto nell’art. 5, comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. In particolare vengono definite le modalità di interfaccia con le Aziende, prevedendo momenti di compartecipazione e contributo alle attività di istruttoria tecnica.
9. Il Comitato di Coordinamento può inoltre disporre audizioni con le associazioni ambientaliste riconosciute, le organizzazioni sindacali e in generale con i soggetti portatori di interessi territoriali.
Art. 5
(Tempi di attuazione)
1. Il presente Accordo di Programma avrà durata di trecento giorni dalla data del decreto di cui all’art. 4, comma 1, periodo entro il quale acquisite le determinazioni degli organi istruttori e considerate le osservazioni del pubblico, dovranno essere rilasciate le singole autorizzazioni integrate ambientali.
Art. 6
(Possibilità di condurre indagini volte ad integrare il quadro
ambientale)
1. Nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo di Programma, finalizzate al rilascio delle AIA ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 il Comitato di Coordinamento potrà far ricorso a specifici e mirati studi sistemici partecipazione dei gestori interessati, con le modalità di cui all’art. 4, comma 8, al fine di contribuire al completamento del quadro conoscitivo ambientale dell’area e di proporre indicazioni per un’efficacia prevenzione e riduzione delle attuali emissioni di inquinanti.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Comitato di Coordinamento potrà proporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione di un apposito piano operativo che definisca attività, oneri e ruoli delle singole parti contraenti.
Art. 7
(Programma degli interventi per la riduzione delle emissioni di inquinanti)
1. Fermo restando l’art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l’art. 32-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31, i soggetti gestori firmatari del presente Accordo di Programma, finalizzato alle AIA, comunicheranno al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Puglia, entro 30 giorni dalla data dell’Accordo il programma degli interventi previsti per adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili, per la prevenzione e la riduzione delle attuali emissioni inquinanti e dei relativi termini di avvio, di attuazione e di completamento.
Art. 8
(Conferenza dei servizi)
1. La conclusione delle attività del Comitato di Coordinamento avverrà nel corso di apposita conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
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