Taranto Sociale

Lista Taranto

Archivio pubblico

Per Regione nessuna incompatibilità tra legge approvata ed Ilva

Con un documento al ministero dell'Ambiente, l'assessorato all'Ecologia della Regione Puglia chiarisce che il siderurgico tarantino può (anche con provvedimenti transitori) diminuire la gran quantità di inquinanti rilasciata nell'ambiente e quindi non c'è "la necessità di concedere all'azienda ulteriori tempi per l'adeguamento degli impianti"
6 febbraio 2009

Nichi Vendola, Presidente della Regione Puglia
In merito alla procedura AIA inerente lo stabilimento ILVA ed alla applicazione della legge regionale n. 44/08, comunemente conosciuta come legge antidiossine, l’Assessorato all’Ecologia comunica di avere consegnato questa mattina alla Commissione nazionale IPPC/AIA il documento che segue, inviato per quanto di sua competenza anche al Ministero dell’Ambiente.

Esso, nel riaffermare la validità delle legge 44, esclude ogni possibile incompatibilità fra la stessa e gli interventi a suo tempo predisposti da ILVA e ribadisce la opportunità, se non la necessità, che ILVA operi da subito anche con accorgimenti di carattere transitorio per abbattere le emissioni di diossina.

Tale richiesta, sperimentata sul campo in contraddittorio con ARPA nel 2008 con l’addizione di urea, è stata più volte avanzata e ribadita dalla Regione al Ministero dell’Ambiente.



In conclusione la Regione non vede alcuna incongruenza fra la normativa regionale e il programma dei lavori ILVA né la necessità di concedere all’azienda ulteriori tempi per l’adeguamento degli impianti ed esclude che l’esecuzione di tali interventi possa incidere sui contenuti e tempi della procedura AIA.

Ecco il testo del documento:

“Oggetto: Accordo di Programma area industriale “Taranto – Statte”. Stabilimento ILVA.

“Si fa riferimento all’oggetto e seguito alla riunione della Commissione IPPC Gruppo Istruttore ILVA del 29.01.09, durante la quale sarebbero state evidenziate perplessità circa la compatibilità della tempistica prevista da ILVA per la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione di diossina (autorizzati dal Comune di Taranto nel mese di dicembre 2008) con il rispetto delle soglie temporali fissate, per gli impianti come quello in esame, dalla l.r. Puglia n. 44/2008 (“Norme a tutela della Salute e dell’Ambiente e del Territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzo-furani”).

Si teme, in sostanza, che l’applicazione della citata normativa regionale possa incidere sui tempi concessi all’azienda per l’esecuzione dei lavori, anticipando al 1° aprile 2009 la realizzazione di interventi programmati per la fine del giugno prossimo. Ci si riferisce, in particolare, all’adeguamento consistente nella realizzazione, a servizio dell’impianto di agglomerazione, di un impianto c.d. “di additivazione urea”.

“Orbene, si esclude categoricamente che l’entrata in vigore della citata l.r. Puglia 44/2008 possa aver prodotto effetti e imposto vincoli e adempimenti incompatibili con la esecuzione degli interventi ILVA nei tempi originariamente previsti. Si evidenzia, infatti, che la citata normativa detta prescrizioni generali ed astratte che si applicano a tutti gli impianti operanti sul territorio pugliese che producano emissioni in atmosfera di diossine e furani; la finalità perseguita è quella di assicurare l’effettivo rispetto di standard emissivi sostenibili ed allineati con quelli fissati in sede UE.

“In tale prospettiva, l’elaborazione dell’articolato normativo è stata fondata su una istruttoria tecnica oltremodo approfondita e puntuale svolta dai tecnici di ARPA Puglia e della Regione, al fine di delineare un quadro di valori limite e di soglie temporali realistico e suscettibile di concreta attuazione.

“Nello specifico, poi, non vi è dubbio che ILVA possa agevolmente ottemperare alle disposizioni regionali attraverso accorgimenti tecnici di modesta entità e di sicura efficacia, eventualmente di carattere transitorio, come tra l’altro già rappresentato al Ministero dell’Ambiente ed all’APAT (ora ISPRA), come di seguito specificato.

“Infatti, quanto al limite di 2,5 ngTEQ/Nm3, questa Amministrazione ha più volte evidenziato che è da lungo tempo possibile per Ilva contenere le proprie emissioni al di sotto di tale valore. A titolo meramente esemplificativo, si ricorda che la sperimentazione condotta da Ilva, di concerto con Arpa Puglia, sull’additivazione di urea nella miscela di agglomerazione, ha portato a quei buoni risultati che hanno indotto i tecnici ad individuare, nell’additivazione di urea, un primo step verso la riduzione globale delle emissioni di diossine e furani. Più volte la Regione ha chiesto di proseguire sin da subito l’additivazione di urea con tale sistema provvisorio, in modo da diminuire, di almeno la metà, la ricaduta di diossine e furani sulla città e sulla popolazione di Taranto.

“Tale efficace soluzione renderebbe agevole ad ILVA il conseguimento degli obiettivi emissivi fissati per il 1° aprile 2009 e può essere adottata in tempi brevi, fino al completamento degli interventi a regime.

“Peraltro, il ricorso a tale soluzione non costituisce in alcun modo una novità: esso infatti era stato reiteratamente auspicato dalla Regione con le note formali già inoltrate e a tutt’oggi prive di riscontro, anche prima della costituzione di codesto Organo tecnico-consultivo e dalla emanazione della citata l.r. 44/2008.
“Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti note regionali (allegate alla presente):

- prot. n. 11108 del 06.08.08
- prot. n. 12713 del 16.09.08

“Pertanto, non ha alcun fondamento l’ipotizzata incongruenza fra la normativa regionale e il programma di lavori ILVA, né vi è alcuna necessità di concedere tempi ulteriori all’azienda per l’adeguamento dei propri impianti e delle emissioni.
“Giova anzi sottolineare come la soluzione transitoria cui si è fatto riferimento, ben nota all’azienda (che vi ha già fatto ricorso con esiti positivi), non appare penalizzante né impone alcun differimento dei tempi previsti per l’abbattimento delle emissioni, considerato, tra l’altro, il necessario rispetto da parte di ILVA del principio di leale cooperazione con l’Autorità pubblica, specialmente in riferimento ad interventi e adempimenti funzionali alla tutela di valori primari.

“Ma in ogni caso, per le ragioni dianzi illustrate, deve escludersi che l’esecuzione degli interventi funzionali al rispetto della l.r. 44/2008 possa incidere su contenuti e tempi della procedura di AIA pendente. Di contro, si auspica che codesto Organo voglia provvedere alle valutazioni tecniche di propria competenza entro i tempi previsti dall’accordo di programma stipulato nell’aprile del 2008.

“La presente viene inoltrata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale Autorità competente all’adozione del provvedimento finale della procedura di AIA.

Cordialmente.”

L’Assessore all’Ecologia R. Puglia - Prof. Michele Losappio
Il Dirigente del Settore Ecologia R. Puglia - Ing. Antonello Antonicelli

PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto (Italy) - CCP 13403746 - Sito realizzato con PhPeace 2.7.15 - Informativa sulla Privacy - Informativa sui cookies - Diritto di replica - Posta elettronica certificata (PEC)