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PeaceLink chiede all'Arpa Puglia una rettifica della comunicazione al Sindaco di Taranto e alla Regione Puglia

Per una corretta interpretazione della normativa sul benzo(a)pirene

L'Arpa Puglia parla di "raggiungimento del valore obiettivo entro il 2012" ma la normativa in vigore per le città con più di 150 mila abitanti stabilisce che tale valore andava raggiunto a partire dal 1999.
20 aprile 2010
PeaceLink

La Nota di ARPA Puglia N. 18611 del 16/04/2010 indica che il valore obiettivo per il benzo(a)pirene pari ad 1,0 ng/mc debba essere
raggiunto entro il 31/12/2012 sulla base dei commi 3 e 4 dell'art 3 del dlgs 152/07.
Nubi dall'Ilva


Ci permettiamo di segnalare all'Arpa Puglia che questa interpretazione della normativa è errata.

Infatti il comma 5 dello stesso articolo del Dlgs 152/07 indica che per Taranto e i centri abitati superiori a 150mila abitanti il valore obiettivo sia quello indicato nel DM 25 novembre 1994 (ossia 1 nanogrammo a metro cubo).
Il DM 25 novembre 1994 fissa tale valore obiettivo di un nanogrammo a metro cubo a partire dal 1 gennaio 1999. Quindi il valore superato è già in vigore dal 1999. Le misurazioni Arpa hanno registrato i seguenti valori medi:
2007 1,16 ng/m3
2008 1,3ng/m3
2009 1,3 ng/m3

Prima del 2007 non sono state effettuate misurazioni continuative sufficienti.

Quindi siamo in una sistuazione di sistematico superamento - nel quartiere Tamburi di Taranto - del valore obiettivo indicato dalla legislazione in vigore al 1 gennaio 1999.

Indicare, come fa Arpa Puglia, il 2012 come data entro cui scendere sotto 1 nanogrammo/m3 quando tale valore è in vigore dal 1 gennaio 1999 genera forte confusione negli enti preposti ad agire per far scendere i valori del benzo(a)pirene.

Considerando la precisione e la competenza con cui l'Arpa Puglia opera ci permettiamo di segnalare l'errore commesso.

A conferma di quanto PeaceLink sostiene, riportiamo testualmente il comma 5 del dlgs 152/07:

5. Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualità definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree
urbane, le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento, al
quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261,
e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351. Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati.

Pertanto chiediamo che l'Arpa Puglia rettifichi la comunicazione al Sindaco di Taranto e alla Regione Puglia.

Ing. Biagio De Marzo
Prof. Alessandro Marescotti

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