Se ammettere la costituzione di parte civile di comitati e associazioni ambientaliste è un optional
Due processi. Entrambi dinanzi allo stesso Tribunale di Taranto.
I processi sono: quello contro il presidente e un funzionario dello stabilimento dell’ILVA s.p.a., conclusosi con sentenza n. 408 del 20.4.2007; e quello contro il legale rappresentante della Ecolevante s.p.a. e l’ex dirigente del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto, tuttora in corso.
Nel processo “contro l’Ilva”, le eccezioni di inammissibilità delle costituzioni di parte civile della sezione tarantina della UIL e di Legambiente, sollevate dalle difese degli imputati, sono respinte dal Tribunale. Tali eccezioni delle difese degli imputati sono fondate, tra l’altro, anche sulle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 (il cosiddetto “codice dell’ambiente”), che attribuiscono al Ministero dell’ambiente la titolarità esclusiva dell’azione per il risarcimento dei danni ambientali.
Ma il Tribunale di Taranto, nel respingere le eccezioni di inammissibilità delle costituzioni di parte civile della UIL/TA e di Legambiente/Puglia, ha cura di motivare che, ai sensi dell’art. 303 lett. f) del codice dell’ambiente, “la parte sesta del presente decreto [cioè quella che attribuisce solo al Ministero per l’ambiente il diritto di agire in giudizio ndr] … non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data [29 aprile 2006 ndr] di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto”.
Nel processo “contro l’Ecolevante”, invece, il Tribunale di Taranto dichiara inammissibili le numerosissime costituzioni di parte civile intervenute. E ciò viene motivato dando per scontato che la titolarità dell’azione per il risarcimento dei danni ambientali spetta al Ministero dell’ambiente, ma senza che il Tribunale abbia cura di valutare se il caso alla sua attenzione non sia invece compreso tra quegli “eventi o incidenti verificatisi prima dell’entrata in vigore della parte sesta del presente decreto”, in relazione ai quali, come sopra detto, non valgono le nuove norme che attribuiscono al Ministero dell’ambiente la titolarità esclusiva per l’azione di risarcimento dei danni ambientali.
Ma che i danni ambientali di cui al processo “contro Ecolevante” siano stati “causati” da “eventi” verificatisi prima del 29 aprile 2006, data di entrata in vigore della parte sesta del cosiddetto “codice dell’ambiente”, non può esserci alcun dubbio. Infatti, l’”evento” fondamentale contestato nei capi di imputazione di questo processo, causativo del danno ambientale, è proprio la determinazione n. 173 del 5 novembre 2005 (!) del dirigente pro tempore del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto, con cui si approva il progetto e si autorizza all’esercizio la discarica Ecolevante (cosiddetto terzo lotto), i cui lavori, peraltro, cominciarono pochi giorni dopo.
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