Quei vuoti difficili da riempire - il ruolo della magistratura e quello del governo sulla questione ILVA Taranto
Decenni di attività industriale senza riguardo per le regole di protezione della salute e dell’ambiente hanno prodotto un disastro sul terreno e nei corpi di lavoratori dell’Ilva e di abitanti di Taranto. Nemmeno le istituzioni pubbliche ne escono indenni. E nemmeno i sindacati dei lavoratori, se è vero che nel corso degli anni la loro azione è stata timida e inefficace.
Il disastro va oltre la dimensione ambientale e sanitaria e, come questa, lascerà ferite difficilmente rimarginabili. Snodi essenziali del sistema andrebbero ripensati, se ce ne fosse la forza e la capacità. Oggi si è davanti al dilemma che oppone salute e lavoro: il pericolo per la salute alla certezza della perdita del lavoro di molti, non solo a Taranto.
Una situazione creatasi perché nel tempo si è tollerato che il problema crescesse fino a divenire drammatico. Il riferimento alla tolleranza rinvia alla responsabilità di governi e autorità loca li, che si sono dimostrati incapaci di disciplinare la con dotta dell’azienda. Non sorprenderebbe che quella tolleranza sia stata a lungo alimentata da connivenze, da pratiche corruttive, da scambi di favori a livello governativo e locale.
Enorme infatti era il peso dell’Ilva, sia come capacità di interferire nella azione di controllo, che avrebbe dovuto essere svolta ai vari livelli governativi e locali, sia come possibilità di mettere sul tavolo le conseguenze sociali di ogni intralcio alla realizzazione delle politiche aziendali. Argomento quest’ultimo spiacevole, ma fondato sui fatti e quindi ineludibile, anche ora. Una considerazione, che richiama l’idea del ricatto, non sarebbe però sul tavolo di chi deve gestire la situazione presente, se fin dall’inizio ciascuno avesse fatto il suo dovere, senza lasciar crescere un problema ora non affrontabile senza danni. Lo scontro che si alimenta opponendo i diritti della «politica» all’azione della magistratura, nasce anche questa volta male.
Per decenni le espressioni nazionali e locali della «politica» sono state inefficaci e timide, se non conniventi. Oggi dichiarazioni orgogliose di autonomia della «politica» suonano stonate. Ancora una volta. Venendo a tempi recenti, la gravità della situazione e la natura dell’azione della magistratura erano state rese note dalla Procura della Repubblica di Taranto. Il procuratore era stato sentito due volte lungamente dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, a febbraio e a settembre di quest’anno. Il procuratore aveva parlato chiaro e aveva anche auspicato collaborazione e convergenza di azione tra le diverse istituzioni.
La magistratura non è chiamata a risolvere problemi generali, né disporrebbe dei mezzi per farlo. Essa non gestisce questioni come quella che oggi oppone le esigenze dell’economia nazionale e dell’occupazione a quelle della protezione dell’ambiente e della salute. La magistratura è chiamata ad applicare la legge e dispone di strumenti processuali che sono stati disegnati a quello specifico scopo. La legge punisce chi procura un disastro dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità. Quando sia necessario per evitare che le conseguenze del reato siano aggravate o protratte nel tempo, la legge prevede che il giudice disponga il sequestro delle cose con le quali il reato è commesso. I margini di discrezionalità per il magistrato sono ristretti, se egli rimane nell’ambito del suo ruolo, specialmente quando sia grave il pericolo derivante dalla continuazione dell’azione che costituisce il delitto.
Questo quadro di norme non deriva da un’arbitraria decisione della magistratura, ma dall’attenta opera legislativa prodotta dal Parlamento, sede massima delle scelte politiche. Ha allora poca base la critica alla rigidità della magistratura, alla sua cecità e insensibilità alle conseguenze economiche e sociali dei suoi provvedimenti. E ciò specialmente da parte di chi protesta ogni volta che l’azione giudiziaria sembra fuoriuscire dagli stretti limiti del suo ruolo.
Naturalmente però resta il problema dell’adeguatezza del sistema vigente rispetto alle esigenze proprie di situazioni di grande portata come quella che l’Ilva ha creato, nell’inerzia di chi avrebbe dovuto contrastarla. Non è questa la prima volta che l’azione della magistratura lascia irrisolti o addirittura crea problemi su piani diversi, ma collegati a quello su cui essa opera. Non solo l’obbligo di esercitare l’azione penale, ma soprattutto la rigidità degli strumenti processuali che la legge ha stabilito producono talora difficoltà e danni collaterali. Questa volta sono di particolare importanza. La descrizione delle ragioni che spiegano la natura dei provvedimenti della magistratura non deve portare a negare l’esistenza del problema.
Irresponsabile e comunque sterile sarebbe accontentarsi del fatto che impianti pericolosi sono chiusi, che responsabili di gravi reati sono in carcere o indagati e che la magistratura ha fatto il suo dovere.
Il governo ha approvato un decreto legge, in considerazione «dei prevalenti profili di protezione dell’ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali». Il governo afferma che l’Autorizzazione Integrata Ambientale dello scorso ottobre e il Piano operativo presentato dall’azienda per metterne in opera le prescrizioni «assicurano l’immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute e alla protezione ambientale e prevedono graduali ulteriori interventi sulla base di un ordine di priorità finalizzato al risanamento progressivo degli impianti».
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=60912
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Severino
http://www.altalex.com/index.php?idnot=60912
Il decreto legge ha stabilito che le misure a tutela dell’ambiente e della salute di cui alla Autorizzazione - quelle e solo quelle - sono «in grado di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili».
Il governo ha quindi reimmesso la società Ilva nel possesso dei beni dell’impresa e, senza limiti quantitativi in rapporto all’inquinamento cagionato, l’ha «autorizzata alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento e della conseguente commercializzazione dei prodotti per tutto il periodo di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, salvo che sia riscontrata da parte dell’autorità amministrativa competente l’inosservanza delle prescrizioni impartite nell’Autorizzazione stessa».
Perché nessun dubbio sia possibile, il governo ha poi stabilito che i provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria consentono di diritto, in ogni caso, la prosecuzione dell’attività produttiva e la commercializzazione dei prodotti. Consentono e consentiranno, cioè, proprio quello che ora essi espressamente impediscono. Per giunta il decreto esclude ogni possibile intervento della magistratura, anche per il caso in cui l’azienda si sottragga agli obblighi stabiliti dall’Autorizzazione Integrata Aziendale; la sanzione prevista è infatti amministrativa ed è irrogata, se del caso, dal Prefetto. Facile osservare che non basta una legge per stabilire che ciò che è scritto in un provvedimento governativo (la Autorizzazione) è il migliore e il più idoneo possibile, né che le premesse del decreto legislativo sono piene di affermazioni che appartengono alla categoria delle speranze.
In ogni caso il decreto, ora sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, contiene un’esplicita modifica, per legge, di provvedimenti giudiziari: modifica dei provvedimenti di sequestro già assunti e non solo modifica per il futuro della legge che li disciplina.
E per di più in considerazione di una specifica situazione, una specifica azienda, specifiche persone.
Cosa resta del codice penale e del codice di procedura? Cosa resta dell’obbligo per la magistratura di perseguire i reati? Bisognerebbe ricordarsi del fondamento delle democrazie costituzionali moderne, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789): «ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione».
Intravedere il disastro di istituzioni e principi fondamentali della Repubblica, allarma e rattrista. Tuttavia non manca anche un poco di simpatia, per la magistratura e per il governo. Simpatia però nel senso etimologico del «patire insieme».
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