Uso delle infrastrutture italiane e delle basi NATO o U.S.A. sul territorio italiano
Spett.le
SIG. PREFETTO/QUESTORE/COMANDANTE DELLA CASERMA CC/COMANDANTE ITALIANO DELLA BASE NATO/AUTORITA’ PORTUALE/ DI ………….
……………………
e p.c. Spett.le
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
c/o il TRIBUNALE DI ……………….
Oggetto: Uso delle infrastrutture italiane e delle basi NATO o U.S.A. sul territorio italiano per la movimentazione, lo stazionamento e il transito di uomini, mezzi e armamenti destinati alla guerra contro l’Iraq
Benché almeno a far data dal 12 febbraio 2003 sia stato consentito dal Governo italiano, e in particolare dal Ministro della Difesa On. Antonio Martino, l’uso di infrastrutture nazionali (ivi compresi ferrovie, aeroporti e porti) all’amministrazione federale degli Stati Uniti, al fine di consentire la movimentazione, lo stazionamento e il transito di uomini e materiale bellico da utilizzare per la cd. “guerra preventiva” degli U.S.A. contro lo Stato iracheno, anche al di là di quanto previsto dai Trattati NATO ratificati dal Parlamento italiano, è indubitabile che:
- qualsiasi partecipazione, diretta o indiretta, dell’Italia alla cd. “guerra preventiva” e unilaterale dichiarata dagli Stati Uniti all’Iraq si pone in aperto contrasto con il chiaro disposto dell’art. 11 della nostra Costituzione, soprattutto se mortificante il ruolo di quelle organizzazioni sopranazionali universalmente riconosciute che si adoperano per la risoluzione pacifica delle controversie tra popoli;
- tale guerra infatti non gode di alcuna copertura da parte delle Nazioni Unite, al punto che non si è messa ai voti una risoluzione comportante il ricorso automatico alla forza contro lo Stato iracheno per la contrarietà della maggioranza degli Stati membri del Consiglio di Sicurezza e il veto che vi avrebbero apposto Francia, Russia e Cina;
- per questi motivi la concessione di infrastrutture, nonché l’uso delle basi militari NATO o statunitensi in Italia, in appoggio alla guerra contro l’Iraq, travalicano completamente gli scopi dei Trattati NATO e le conseguenti limitazioni di sovranità dello Stato italiano sul proprio territorio e non solo non potevano essere autorizzati, ma dovevano essere impediti;
- nessun accordo governativo cd. “in forma semplificata” tra Stati Uniti e Italia ha rilevanza per il diritto interno se non è ratificato dal Parlamento italiano, a maggior ragione se persino i parlamentari ne ignorano i contenuti e se si pone in contrasto con la Costituzione e con i principi del diritto internazionale;
- né il Governo, né tanto meno il Ministro della Difesa potevano arrogarsi il diritto di prendere una simile decisione (tra l’altro in maniera informale), chiaramente spettante al Parlamento italiano ex art. 68 Cost. in forma di legge, in questo caso di rango costituzionale;
- al contrario, il Parlamento è stato posto davanti al fatto compiuto ed è stato impedito qualsiasi suo pronunciamento sulla questione, rigettandosi le pressanti richieste dell’opposizione in tal senso e approfittando del fatto che – in spregio alla Costituzione materiale – le cariche di garanzia parlamentari in questa legislatura sono interamente in mano alla maggioranza;
- il comportamento dei membri del governo sopra descritto integra a parere del sottoscritto perlomeno i reati di cui agli artt. 241 e 283 c.p.;
- trova inoltre integrale applicazione la legge n. 185/1990, con i divieti di cui all’art. 1, commi 5°, 6° e 7° e conseguenti sanzioni penali;
- coloro che tentano di impedire la movimentazione degli armamenti esercitano una legittima facoltà (anzi, visto che sono in gioco i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, un vero e proprio potere-dovere) discendente dall’art. 383 c.p.p..
Del tutto illegittimamente dunque la S.V. ha finora concorso a rendere possibile che le fattispecie delittuose sopra descritte venissero portate alle estreme conseguenze mediante ……………………………………. (ESEMPI: disposizione del servizio di scorta ai “convogli della morte”, precettazione dei lavoratori per il carico/scarico degli armamenti, interventi di allontanamento dei dimostranti che bloccavano i convogli, ecc.).
Pertanto, attesa la manifesta illiceità degli eventuali ordini ricevuti volti a consentire la movimentazione, lo stazionamento e il transito di uomini e mezzi destinati alla guerra contro l’Iraq attraverso infrastrutture nazionali, e l’uso di basi militari NATO e U.S.A. sul territorio italiano quale supporto per l’identico fine – ordini che non possono dunque scriminare le azioni del destinatario né sotto il profilo obiettivo né sotto il profilo putativo, tanto più quando difettano addirittura della forma prescritta - si è obbligati con la presente missiva a formulare formale diffida alla S.V. a ulteriormente consentire, nell’ambito delle proprie competenze, la movimentazione, lo stazionamento e il transito sul territorio italiano di uomini e mezzi destinati alla guerra contro l’Iraq, riservandoci sin da ora di presentare, qualora ciò non avvenga, denuncia all’A.G.O. affinché la stessa valuti i comportamenti e, eventualmente, intervenga per impedire che i ritenuti eventuali reati siano portati a conseguenze ulteriori o perfezionati.
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